Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDARespinto

Sentenza n. 202300735/2023

Pubblico Impiego – Insegnante - Disconoscimento Scatti Stipendiali - Ottemperanza Della Sentenza N. 516/13 Del Tribunale Di Brescia - Sezione Lavoro

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso oggetto di questa sentenza concerne l'ottemperanza di una precedente decisione del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, attraverso un ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia. Il ricorrente, la cui identità è sottoposta a oscuramento per ragioni di tutela della privacy, ha promosso ricorso amministrativo contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per far ottemperare una sentenza già in suo favore depositata dal tribunale ordinario. La controversia si inserisce nel più ampio contesto delle controversie relative all'impiego pubblico nel settore dell'istruzione, dove frequentemente sorgono controversie tra dipendenti e amministrazione in merito all'interpretazione e all'applicazione delle norme che disciplinano lo status giuridico e i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Il ricorso mira a garantire l'esecuzione effettiva dei provvedimenti e delle condanne già statuiti dalla magistratura ordinaria, qualora l'amministrazione non vi abbia spontaneamente ottemperato.

Il quadro normativo

Le sentenze di ottemperanza si fondano su principi di rango costituzionale e ordinamentale che assicurano il pieno diritto di accesso alla giustizia amministrativa e l'effettività della tutela giurisdizionale. Il ricorso per ottemperanza è regolato dal codice del processo amministrativo, il quale prevede che quando l'amministrazione non esegue volontariamente una sentenza ormai definitiva, il ricorrente possa rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dei provvedimenti ivi decisi. La materia coinvolge inoltre il rispetto dei diritti dei lavoratori del settore pubblico, disciplinati dal decreto legislativo numero 165 del 2001 e dalle normative specifiche in materia di istruzione. Il caso tocca anche norme sulla privacy, come il decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679, che giustificano l'oscuramento dei dati personali del ricorrente a protezione della sua dignità e dei suoi diritti fondamentali.

La questione giuridica

La questione controversa riguarda l'effettiva ottemperanza da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza precedentemente depositata dal Tribunale di Brescia in favore del ricorrente. Il ricorrente contesta la mancata esecuzione dei provvedimenti sanciti dalla precedente pronuncia, chiedendo al TAR di intervenire per costringere l'amministrazione all'adempimento. Il punto giuridicamente rilevante concerne sia l'interpretazione corretta dei doveri amministrativi di esecuzione delle sentenze, sia la verifica dell'effettiva inadempienza dell'amministrazione, sia infine la valutazione della sussistenza dei presupposti procedurali che legittimano il ricorso di ottemperanza dinanzi alla magistratura amministrativa.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Bernardo Massari e composto dai consiglieri Mauro Pedron e Luigi Rossetti, ha esaminato le memorie e gli argomenti presentati dalle parti durante la camera di consiglio del 20 settembre 2023. La valutazione ha riguardato la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici che fondano il ricorso di ottemperanza, nonché la corretta applicazione delle norme procedurali che lo disciplinano. Il TAR ha ritenuto che, sulla base della documentazione acquisita e degli argomenti argomentati dalle parti, non sussistessero i presupposti per accogliere il ricorso nella forma presentato. La logica giuridica sottesa alla decisione evidenzia che, pur riconoscendo la rilevanza delle questioni poste, il collegato giudicante ha valutato che le modalità e i tempi della contestazione, ovvero l'effettiva inadempienza allegata, non risultassero adeguatamente provate o comunque non riuscissero a costituire fondamento sufficiente per un intervento di ottemperanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso numero 461 del 2023, decretando l'inefficacia della domanda avanzata dal ricorrente. Le spese della causa sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene i propri costi e nessuna è condannata al pagamento delle spese dell'altra. Il TAR ha però ordinato all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione della presente sentenza secondo i doveri che la legge le impone. Infine, ritenendo necessaria la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente, ha disposto l'oscuramento integrale delle sue generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificarlo nel fascicolo processuale, conformemente alle disposizioni di protezione dei dati personali.

Massima

Nei ricorsi per ottemperanza di sentenze amministrative, il ricorrente deve provare l'effettiva inadempienza dell'amministrazione e l'insussistenza dei presupposti procedurali e sostanziali su cui il ricorso è fondato, pena il rigetto della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
Per l’ottemperanza
della sentenza n.-OMISSIS- Tribunale di Brescia, Sez. Lavoro, depositata il-OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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