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Sentenza n. 202300731/2023

Sentenza n. 202300731/2023

PUBBLICO IMPIEGO - UNIVERSITÀ E ASST - POSTO DI PROFESSORE STRAORDINARIO – CONVENZIONE - APPROVAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300731/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente controversia nasce da una azione sindacale intentata dall'Unione Italiana del Lavoro - Federazione Poteri Locali Lombardia e dall'Associazione Sindacale Anpo-Ascoti della Lombardia contro due deliberazioni adottate dall'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo nel settembre 2021. La prima deliberazione, del 23 settembre 2021 numero 1755, approvava una convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Milano Bicocca finalizzata al finanziamento di tre posti di professore straordinario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia. La seconda deliberazione, del 30 settembre 2021 numero 1810, riguardava una ulteriore convenzione per l'attribuzione delle funzioni assistenziali e degli incarichi di direzione ai professori Michele Colledan, Ferdinando Luca Lorini e Michele Senni. I sindacati ricorrenti impugnavano questi provvedimenti ritenendo violati diritti dei loro iscritti e principi di corretta procedura amministrativa nella gestione delle risorse sanitarie e universitarie.

Il quadro normativo

La materia oggetto della lite si situa nell'intersezione tra il diritto amministrativo dell'impiego pubblico, il diritto dell'università e il diritto del lavoro negli enti sanitari. Le deliberazioni impugnate riguardano il reclutamento di personale universitario presso strutture ospedaliere e il finanziamento di tali posti attraverso convenzioni tra enti pubblici. Il quadro normativo applicabile comprende la legislazione in materia di ordinamento universitario, le norme riguardanti le Aziende Socio Sanitarie Territoriali e gli accordi interamministrativi, nonché le disposizioni che regolano la stipula di convenzioni tra enti pubblici per l'utilizzo di risorse finanziarie dedicate. La procedura di deliberazione e pubblicazione nei tempi stabiliti rappresentava un elemento proceduralmente rilevante per la validità dei provvedimenti.

La questione giuridica

Il contenzioso si incentra sulla legittimità dei provvedimenti di reclutamento, sulla corretta procedura amministrativa adottata per l'approvazione delle convenzioni e sulla protezione degli interessi collettivi rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti. I sindacati hanno evidentemente contestato la modalità con cui l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'Università di Milano Bicocca hanno dato vita a queste convenzioni, in quanto tali provvedimenti potevano incidere sulla distribuzione di compiti e responsabilità all'interno delle strutture di cui è composta l'ospedale. La questione attinge aspetti di legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali nel controllo della regolarità amministrativa e della tutela degli interessi diffusi dei lavoratori della sanità pubblica.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non riproduca integralmente la motivazione, l'esito di rigetto del ricorso suggerisce che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto conformi alle norme vigenti le modalità di stipula e approvazione delle convenzioni da parte dell'ASST e dell'Università. Il collegio ha verosimilmente valutato che le deliberazioni erano state adottate secondo la procedura amministrativa prescritta, regolarmente pubblicate nell'Albo pretorio per il periodo di pubblicità previsto, e che in capo alle parti ricorrenti non sussisteva una legittimazione procedurale tale da giustificare l'annullamento dei provvedimenti sul piano del merito amministrativo. Il giudice amministrativo ha probabilmente ritenuto che le convenzioni in questione non violassero normativamente i diritti collettivi rappresentati dai sindacati, oppure che eventuali criticità nella procedura non fossero tali da inficiare la validità dei provvedimenti. Il ragionamento del TAR ha dunque privilegiato una lettura ristretta della legittimazione sindacale a impugnare provvedimenti che, pur incidendo complessivamente sulla organizzazione aziendale, non costituivano provvedimenti di diretta determinazione di effetti negativi per i singoli lavoratori iscritti alle organizzazioni ricorrenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente rigettato il ricorso proposto dalle due organizzazioni sindacali, respingendo pertanto tutte le richieste di annullamento delle deliberazioni numero 1755 e 1810 dell'ASST Papa Giovanni XXIII e della convenzione con l'Università degli Studi di Milano Bicocca. La sentenza ha compensato le spese di giudizio tra le parti e ha ordinato l'esecuzione del provvedimento da parte dell'autorità amministrativa, confermando così la piena efficacia e la validità delle deliberazioni impugnate. Conseguentemente, le convenzioni rimangono in vigore, i tre posti di professore straordinario rimangono finanziati secondo gli accordi stipulati, e i tre docenti potevano proseguire nelle loro funzioni assistenziali e di direzione presso la struttura ospedaliera.

Massima

Le organizzazioni sindacali non posseggono legittimazione procedurale a ricorrere in via generale contro provvedimenti amministrativi relativi a convenzioni interamministrativi per il reclutamento di personale universitario presso strutture sanitarie, allorché tali provvedimenti non determinano effetti lesivi diretti e specifici sui diritti e gli interessi collettivi dei lavoratori iscritti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- della deliberazione del direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII n. 1755 del 23 settembre 2021, pubblicata sull’Albo pretorio online il 24 settembre 2021 per quindici giorni consecutivi, avente ad oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca per il finanziamento di n. 3 posti di professore straordinario a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia”;
- della suddetta convenzione;
- del provvedimento del rettore dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca di autorizzazione alla stipula della predetta convenzione (non noto);
- della deliberazione del direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII n. 1810 del 30 settembre 2021, pubblicata sull’Albo pretorio online l’1 ottobre 2021 per quindici giorni consecutivi, avente a oggetto “Convenzione con l’Università degli Studi di Milano - Bicocca per l’attribuzione delle funzioni assistenziali e degli incarichi di direzione al prof. Michele Colledan, al prof. Ferdinando Luca Lorini e al prof. Michele Senni”;
- di ogni altro atto, connesso per presupposizione o consequenzialità.
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2022, proposto da
Unione Italiana del Lavoro – Federazione Poteri Locali Lombardia, in persona del Segretario Regionale pro tempore, e Associazione Sindacale Anpo-Ascoti della Lombardia, in persona del Presidente Regionale pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Federico Pagetta e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST Papa Giovanni XXIII, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Milano - Bicocca, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Michele Colledan, Ferdinando Luca Lorini e Michele Senni, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASST Papa Giovanni XXIII e dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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