AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300626/2023

Sentenza n. 202300626/2023

PUBBLICO IMPIEGO - FORZE ARMATE - RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI - RISARCIMENTO DEL DANNO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300626/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente è un militare dell'Esercito italiano che è stato inizialmente arruolato come volontario in ferma breve. Nel febbraio 2008 è stato illegittimamente prosciiolto dal servizio in seguito a una decisione amministrativa successivamente riconosciuta come infondata. Anni dopo, con provvedimento del 9 marzo 2021, il ricorrente è stato reintegrato nel ruolo dei volontari in servizio permanente, grazie a una procedura selettiva alla quale aveva partecipato. Tuttavia, il Ministero della Difesa, nel riconoscere il reintegro, ha attribuito al ricorrente anzianità amministrativa e decorrenza degli assegni a partire soltanto dalla data dell'effettivo incorporamento nel nuovo ruolo, senza considerare il precedente periodo di servizio in ferma breve né accordando il trattamento economico pieno spettante al nuovo grado. Il ricorrente ha contestato questa decisione, ritenendo di avere diritto a vedersi riconosciuti tutti gli emolumenti arretrati sia nel periodo antecedente il proscioglimento illegittimo sia nel periodo successivo fino al reintegro, nonché una posizione previdenziale e assicurativa ricostruita integralmente.

Il quadro normativo

La materia riguarda il pubblico impiego militare e, in particolare, i diritti dei militari in relazione ai trattamenti economici, all'anzianità amministrativa e alla ricostruzione della carriera a seguito di provvedimenti amministrativi illegittimi. Le controversie in tema di impiego pubblico sono soggette alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale, che opera alla stregua dei principi generali del diritto amministrativo e dei criteri stabiliti dal codice del processo amministrativo. Nel caso dell'illegittimo proscioglimento seguito da reintegro, la legislazione italiana prevede meccanismi di riparazione volti a restaurare la posizione giuridica ed economica del dipendente pubblico, includendo il riconoscimento delle spettanze arretrate e il ripristino della continuità della posizione previdenziale. Il principio fondamentale sotteso è quello della responsabilità dello Stato per i danni causati da provvedimenti amministrativi illegittimi, operanti sia su un piano risarcitorio che su un piano restitutorio o ricognitivo.

La questione giuridica

Il punto decisivo della controversia riguardava la quantificazione delle spettanze economiche dovute al ricorrente e la corretta datazione dell'anzianità amministrativa a seguito del reintegro in un ruolo diverso (da ferma breve a servizio permanente). Specificamente, era controverso se il ricorrente avesse diritto ai soli emolumenti percepiti durante il periodo di ferma breve fino al proscioglimento e successivamente durante il periodo di ferma breve fino al reintegro effettivo, oppure se dovesse beneficiare di un trattamento economico integrale considerando anche le spettanze del nuovo ruolo dal momento della scelta della procedura selettiva. La questione presentava profili complessi circa l'interpretazione dei principi di continuità amministrativa, la tutela della posizione dei militari prosciiolti illegittimamente, e il rispetto dei diritti economici e previdenziali derivanti dalla condotta illegittima della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Sebbene il dispositivo della sentenza sia sintetico, il ragionamento sottostante appare orientato a riconoscere anzitutto l'illegittimità della mancata corresponsione dei compensi spettanti al ricorrente nel periodo dal 16 febbraio 2008 al 9 gennaio 2009, ossia il periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto continuare a servire come volontario in ferma breve senza il proscioglimento illegittimo. Il collegio giudicante ha ritenuto che tale periodo costituisse una lesione patrimoniale incontestabile, dalla quale consegue l'obbligo della pubblica amministrazione di corrispondere le relative spettanze economiche e di ricostruire integralmente i versamenti previdenziali e assicurativi. Tuttavia, il TAR ha respinto le rivendicazioni relative al riconoscimento della anzianità amministrativa con decorrenza antecedente l'effettivo incorporamento nel ruolo di servizio permanente, valutando che le norme di legge e le procedure amministratiive applicabili consentono di datare l'anzianità dalla data dell'effettivo inserimento nel nuovo ruolo, pur nel contesto del diritto complessivo alla restituzione delle spettanze del periodo di proscioglimento illegittimo.

La decisione

Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso del militare, annullando i provvedimenti impugnati nei limiti della motivazione e riconoscendo il diritto alla corresponsione integrale delle spettanze economiche quale volontario in ferma breve dal 16 febbraio 2008 al 9 gennaio 2009, con aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale, assicurativa e alla liquidazione della quota di trattamento di fine rapporto per lo stesso periodo. Ha tuttavia rigettato tutte le altre domande, incluse quelle relative al riconoscimento di anzianità amministrativa retrodatata, ai danni biologici e esistenziali, e alle spettanze economiche in qualità di volontario in servizio permanente per il periodo compreso tra il 9 gennaio 2009 e la data di effettivo reintegro. Il Tribunale ha inoltre disposto una compensazione parziale delle spese di giudizio, condannando il Ministero della Difesa al pagamento della metà residua, quantificata in 1.500 euro oltre rimborso forfettario del 15 per cento.

Massima

La pubblica amministrazione è tenuta a corrispondere le spettanze economiche e a ricostruire integralmente la posizione previdenziale e assicurativa di un dipendente pubblico per il periodo durante il quale un proscioglimento illegittimo lo ha privato del diritto al servizio, indipendentemente dalla successiva reintegro in un ruolo diverso, fermi restando i limiti derivanti dalle norme procedurali vigenti in materia di datazione dell'anzianità amministrativa nel nuovo ruolo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia sezione prima ha pronunciato la presente sentenza. Angelo Gabbricci presidente, Ariberto Sabino Limongelli consigliere, Alessandro Fede referendario e estensore, avente ad oggetto l'annullamento di provvedimenti della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa del 9 marzo 2021, 27 maggio 2021 e 11 novembre 2021, con cui è stata disposta l'immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, nella parte in cui gli riconosce anzianità amministrativa e decorrenza assegni dalla data dell'effettivo incorporamento senza considerare quelli spettantigli in qualità di volontario in servizio permanente fino a quella data, e il conseguente riconoscimento al ricorrente di anzianità assoluta e decorrenza assegni pari a quella dei colleghi vincitori della medesima procedura di immissione, nonché il riconoscimento della corresponsione per intero di tutte le spettanze economiche dovutegli dalla data dell'illegittimo proscioglimento del 16 febbraio 2008 fino alla data di effettivo reintegro, con riferimento anche ai versamenti previdenziali e alle quote di T.F.R., e il risarcimento del danno biologico ed esistenziale. Uditi per le parti i difensori nella seduta pubblica del 12 luglio 2023, il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione delle spettanze economiche quale volontario in ferma breve dal 16 febbraio 2008 al 9 gennaio 2009 ove già non corrisposte, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il diritto alla ricostruzione della sua posizione previdenziale e assicurativa e al T.F.R. per il medesimo periodo. Rigetta tutte le altre domande del ricorrente. Compensa per metà le spese di lite e condanna il Ministero della Difesa a rimborsare al ricorrente la restante metà, liquida in euro 1.500 oltre rimborso forfettario del 15 per cento, CPA e IVA se dovuta. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Presso la Segreteria procederà all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni dato idoneo a rivelarne lo stato di salute ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali. Così deciso a Brescia nella camera di consiglio del 12 luglio 2023.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
avente ad oggetto:
(a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) l'annullamento del provvedimento -OMISSIS- del 9.3.2021, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (DIPE) ha disposto l’immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, nella parte in cui riconosce al ricorrente anzianità amministrativa e decorrenza assegni dalla data dell’effettivo incorporamento nel suddetto ruolo e, in ogni caso, nella parte in cui gli attribuisce i soli emolumenti arretrati in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009, senza considerare quelli spettantigli in qualità di volontario in servizio permanente fino alla data di effettivo incorporamento;
1.1) il conseguente riconoscimento al ricorrente di anzianità assoluta e decorrenza assegni pari a quella dei colleghi vincitori della medesima procedura di immissione dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari in servizio permanente, o da altra data ritenuta equa e/o conforme alla legge;
2) il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla corresponsione per intero di tutte le spettanze economiche dovutegli dalla data dell’illegittimo proscioglimento (16.2.2008), o dalla data ritenuta giusta, fino alla data di effettivo reintegro, con riferimento anche ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di T.F.R.;
2.1) in subordine, il risarcimento del danno patrimoniale per equivalente, da valutarsi equitativamente con riferimento agli emolumenti percepiti dai colleghi vincitori della medesima procedura di immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, sempre a far data dall’illegittimo proscioglimento (16.2.2008) o dalla data ritenuta giusta, fino a quella di effettivo reintegro, con riguardo anche ai versamenti previdenziali/assicurativi e alle quote di T.F.R.;
2.2) il tutto oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
3) il risarcimento del danno biologico ed esistenziale nella misura ritenuta opportuna;
(b) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti notificato da -OMISSIS- il 2.7.2021:
- l’annullamento del provvedimento della DIPE prot. -OMISSIS- del 27.5.2021, con cui è stata confermata l’immissione del ricorrente nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nella parte in cui riconosce al ricorrente anzianità amministrativa e decorrenza assegni dalla data del 15.4.2021 e, in ogni caso, nella parte in cui, implicitamente, gli attribuisce i soli emolumenti arretrati in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009, senza considerare quelli spettantigli in qualità di volontario in servizio permanente fino alla data di effettivo incorporamento;
- le altre domande già proposte con il ricorso introduttivo e sopra indicate ai punti da 1.1 a 3;
(c) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato da -OMISSIS- il 2.12.2021:
- l’annullamento del provvedimento della DIPE prot. -OMISSIS- dell'11.11.2021, con cui sono state riscontrate negativamente le richieste del ricorrente di corresponsione degli emolumenti spettantigli in qualità di volontario in ferma breve fino al 9.1.2009 e di riconoscimento del grado di caporal maggiore capo scelto;
- le altre domande già proposte con il ricorso introduttivo e sopra indicate ai punti da 1.1 a 3.
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Monti e Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Emilia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
(a) annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione;
(b) accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione delle spettanze economiche, quale volontario in ferma breve, dal 16.2.2008 al 9.1.2009, ove già non corrisposte, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché il diritto alla ricostruzione della sua posizione previdenziale e assicurativa e al T.F.R. per il medesimo periodo;
(c) rigetta tutte le altre domande del ricorrente.
Compensa per metà le spese di lite; condanna il Ministero resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite per la restante metà, che liquida in euro 1.500,00 oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta. Al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis.1, D.P.R. n. 115/2002, il Ministero resistente provvederà altresì a rimborsare alla parte ricorrente i contributi unificati effettivamente versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →