Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300620/2023

Pubblico Impiego - Forze Armate - Istanza Di Assegnazione Temporanea Ai Sensi Dell'art. 33 Legge 104/92 - Reiezione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente, un militare che non viene identificato nel testo per motivi di privacy, ha chiesto allo Stato Maggiore dell'Esercito l'assegnazione temporanea presso una diversa sede o collocazione, una facoltà prevista dalla normativa sulla tutela dei disabili. La richiesta è stata formulata in conformità all'articolo 33, comma 5, della legge 104 del 1992, che disciplina i diritti delle persone con disabilità nel contesto dell'impiego pubblico, anche militare. Lo Stato Maggiore dell'Esercito ha respinto la domanda con provvedimento protocollato come M_D E24094 REG2019 nel novembre 2019. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente ha presentato ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, chiedendone l'annullamento e una riesamina della propria istanza. Il ricorso è stato depositato nel 2020, a distanza di alcuni mesi dal diniego amministrativo.

Il quadro normativo

La materia riguarda l'applicazione dell'articolo 33, comma 5, della legge 104 del 1992, che prevede specifiche tutele per i lavoratori in condizioni di disabilità nell'ambito del rapporto di lavoro, incluso quello militare presso le Forze Armate. Questa disposizione riconosce il diritto all'assegnazione temporanea in particolari circostanze, per garantire l'esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona e il proseguimento della carriera professionale. L'applicazione di tale norma nelle amministrazioni militari richiede un delicato bilanciamento tra i diritti del singolo lavoratore disabile e le esigenze di funzionamento delle strutture militari, nonché il rispetto della riservatezza dei dati sensibili riguardanti lo stato di salute. La Pubblica Amministrazione dispone di margini di discrezionalità nel valutare la fattibilità e la compatibilità di tali assegnazioni con le necessità di servizio.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è stata la legittimità del rifiuto opposto dal Ministero della Difesa all'assegnazione temporanea richiesta dal ricorrente secondo l'articolo 33, comma 5, della legge 104/92. Era necessario verificare se lo Stato Maggiore avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione della domanda, applicando correttamente la normativa sui diritti dei disabili e considerando adeguatamente le circostanze personali e organizzative. La questione comportava anche l'esame della motivazione fornita dal provvedimento impugnato e l'adeguatezza delle ragioni tecniche, di servizio o di altra natura addotte per il rigetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di camera di consiglio straordinaria il 7 luglio 2023, ha esaminato nel dettaglio il ricorso e la documentazione prodotta dalle parti, nonché la posizione del Ministero della Difesa rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. Sebbene il testo della sentenza non esponga sinteticamente i motivi della decisione in un apposito paragrafo argomentativo, la struttura formale del provvedimento rivela che il collegio giudicante ha ritenuto corretta la valutazione operata dallo Stato Maggiore dell'Esercito nel respingere la richiesta. Il giudice ha accertato, sulla base della documentazione e delle allegazioni delle parti, che non sussistevano i presupposti per annullare il provvedimento amministrativo o per ritenere illegittimo l'esercizio della discrezionalità nel caso concreto. La decisione di respingere il ricorso implica che la motivazione fornita dall'amministrazione militare abbia retto al sindacato giurisdizionale del TAR.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha definitivamente respinto il ricorso avverso il provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemila euro oltre agli accessori di legge. La sentenza è stata pronunciata in conformità alle norme procedurali amministrative previste dal codice di procedura amministrativa e ha acquistato carattere definitivo dopo la pronuncia in sede di camera di consiglio. Infine, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute, in conformità alle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati personali.

Massima

Lo Stato Maggiore dell'Esercito legittimamente può respingere la domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge 104/92, ove ricorrano circostanze ostative da valutarsi secondo il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa in considerazione delle esigenze di servizio e delle possibilità organizzative.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. M_D E24094 REG2019 -OMISSIS-del 28 novembre 2019, con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea del ricorrente, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92;
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ministero della Difesa -  Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del personale, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:

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