PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300606/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento - del decreto del Ministero dell’Interno, n. 333-C-1/Sez 2^/-OMISSIS-, del 18 novembre 2019, mediante il quale al ricorrente veniva sospeso per un mese dal servizio, ex art. 6, comma 3, n.3, del d.P.R. 737/1981; - della delibera del Consiglio provinciale di disciplina del 27 settembre 2019, mediante la quale veniva proposta l’irrogazione della sanzione de qua; - della contestazione degli addebiti, n. 1/2019/DIGOS/-OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; sul ricorso numero di registro generale 26 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Vista la memoria, notificata e depositata il 27 marzo 2023, con la quale il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso; Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 7 luglio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 luglio 2023, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4-bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
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