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Sentenza n. 202300536/2023

Sentenza n. 202300536/2023

PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300536/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una signora, vedova di un carabiniere deceduto per una patologia che avrebbe dovuto riconoscersi come dipendente dal servizio prestato nell'Arma, aveva presentato richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il 3 aprile 2013. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri aveva negato tale riconoscimento con decreto del 28 novembre 2022, confermando il parere negativo del Comitato di Verifica reso il 24 novembre 2022. La ricorrente aveva già ottenuto una sentenza del TAR Lombardia il 1 luglio 2022 che aveva accolto le sue ragioni, ma l'amministrazione non aveva dato esecuzione a quel provvedimento giurisdizionale, costringendola a ricorrere in sede di ottemperanza per chiedere il riconoscimento definitivo della dipendenza da causa di servizio e il conseguente diritto all'equo indennizzo. La controversia si protrae quindi su una lunga distanza temporale, a partire da una domanda risalente a oltre un decennio prima della sentenza di ottemperanza.

Il quadro normativo

La materia della dipendenza da causa di servizio e dell'equo indennizzo per il personale delle Forze armate è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 2001, numero 461, che stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto all'indennizzo nei casi in cui una malattia o un infermità sia causato o aggravato dal servizio prestato. Il procedimento amministrativo deve seguire i canoni della legge generale sul procedimento amministrativo e rispettare il diritto alla tutela giurisdizionale, così come garantito dalla Costituzione e dal Codice del Processo Amministrativo. La vicenda si inserisce nel quadro del pubblico impiego nella Difesa e dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in materia amministrativa, dove la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi alle sentenze dichiarative emanate dai giudici amministrativi.

La questione giuridica

Il punto controverso attorno al quale ruota la sentenza è se la patologia da cui è derivato il decesso della persona riguardata fosse effettivamente dipendente dal servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, e di conseguenza se il Ministero della Difesa fosse obbligato a corrispondere l'equo indennizzo alla ricorrente quale vedova del carabiniere defunto. Un precedente giudice aveva già statuito positivamente su questa questione con la sentenza del 1 luglio 2022, ma l'amministrazione aveva opposto ulteriori rifiuti, mostrando una resistenza al riconoscimento del diritto nonostante l'intervento della magistratura amministrativa. La questione acquisisce importanza anche sotto il profilo della tutela dei diritti delle vedove di militari e della responsabilità dell'amministrazione verso chi ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, ritenendo ormai cristallizzato dal precedente pronunciamento del 1 luglio 2022 il fatto che la patologia era dipendente dalla causa di servizio, ha proceduto a dichiarare la nullità dei decreti successivamente emanati dal Comando Generale dell'Arma che avevano ancora negato il riconoscimento. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione aveva il dovere di conformarsi alla precedente sentenza e che non vi erano margini per una rivalutazione della questione factual-medica alla base della dipendenza da causa di servizio. La sentenza di ottemperanza ha costituito il mezzo attraverso il quale il giudice ha reiterato il suo convincimento, questa volta dotando la ricorrente di un ulteriore strumento coercitivo nei confronti dell'amministrazione inerte. Il ragionamento del giudice si fonda sul principio di certezza del diritto e sulla necessità che l'amministrazione pubblica osservi scrupolosamente i pronunciamenti dei giudici amministrativi in tema di diritti soggettivi.

La decisione

Il TAR Lombardia ha accolto integralmente la domanda di ottemperanza, dichiarando la nullità dei decreti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dei pareri ad essi presupposti, accertando in maniera definitiva la dipendenza da causa di servizio della malattia mortale e il conseguente diritto della ricorrente di percepire l'equo indennizzo secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 461 del 2001. Il giudice ha inoltre nominato un commissario ad acta, il dirigente responsabile della Direzione Amministrazione del Comando Generale dell'Arma, affinché provvedesse agli adempimenti necessari per il pagamento dell'indennizzo entro i termini indicati in motivazione. Il Ministero della Difesa è stato condannato al pagamento delle spese di lite per complessivi tremila euro oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell'avvocato della ricorrente che si era dichiarato antistatario.

Massima

Qualora il giudice amministrativo abbia già riconosciuto in precedente sentenza la dipendenza da causa di servizio di una malattia per personale militare, l'amministrazione non può successivamente reiterare il rifiuto di tale riconoscimento né emanare atti contraddittori con il provvedimento giurisdizionale, essendo tenuta all'esecuzione immediata e integrale del medesimo, pena l'intervento giurisdizionale in sede di ottemperanza e la condanna al pagamento dell'equo indennizzo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Sez. I, 1 luglio 2022 n. 655, notificata il 4 luglio 2022 e non appellata;
nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento
- del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione Amministrazione, 2^ Sezione, n. 48/C4 del 28 11 2022, Posizione 4615/W, Ex. Pos. N. 600031/B, notificato in data 27 1 2023 (all. 1);
- di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere del Comitato di Verifica n. 859572022 Posizione n. 4615W reso nell’adunanza n. 3172 del 24 11 22 (all 2);
e per l'effetto, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia mortale "decesso per -OMISSIS-", e conseguentemente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia e per l'effetto la condanna della Amministrazione al pagamento in favore della ricorrente dell'equo indennizzo corrispondente.
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bava e Sara Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sara Negretti in Brescia, via A Mura 10;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), accoglie la domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente  - così come convertita d’ufficio con ordinanza collegiale n. 162 del 24 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 32 comma 2 c.p.a. - e per l’effetto:
a) dichiara la nullità degli atti impugnati;
b) accerta la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “decesso per -OMISSIS- con -OMISSIS-” di cui all’istanza presentata dall’interessata il 3 aprile 2013, e il conseguente diritto della medesima di percepire l’equo indennizzo di cui all'art. 2, del D.P.R. 9 ottobre 2001, n. 461;
c) nomina commissario ad acta il dirigente responsabile della Direzione Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – 2^ Sezione Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizio, con facoltà di delega a funzionario dello stesso Ufficio, il quale provvederà agli adempimenti conseguenti a tale accertamento nei sensi e nei termini precisati in motivazione;
d) condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dell’avv. Andrea Bava, dichiaratosi antistatario;
e) manda alla Segreteria di comunicare copia della presente sentenza alle parti costituite e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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