PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 18 D.L. 67/1997 - LIQUIDAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300005/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sezione di Brescia avverso un decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che aveva ridotto l'importo del rimborso delle spese legali da lui richiesto. La richiesta di rimborso era relativa a un procedimento penale promosso presso il tribunale ordinario, nel quale il ricorrente aveva sostenuto spese per assistenza legale. Il Ministero dell'Interno, pur non respingendo integralmente la pretesa economica, aveva operato una riduzione della somma considerata ammissibile, generando un contestazione circa i criteri e la legittimità di tale decisione. Il ricorrente, ritenendo illegittima la diminuzione dell'importo, ha dunque impugnato il decreto amministrativo chiedendone l'annullamento e il ripristino della somma originariamente richiesta.
Il quadro normativo
La materia del rimborso delle spese legali sostenute in procedimenti penali è regolata da disposizioni di legge che stabiliscono i criteri secondo cui lo Stato è tenuto a rimborsare i costi dell'assistenza legale in determinati contesti, in particolare quando il procedimento si conclude favorevolmente per l'imputato o quando la loro concessione è prevista per legge. Il Ministero dell'Interno, quale amministrazione competente, deve operare nel rispetto dei parametri normativi e dei criteri economici fissati dalla legge, valutando la fondatezza e la ragionevolezza delle spese indicate dal richiedente. La decisione amministrativa deve quindi conformarsi ai principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, essendo soggetta al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità della riduzione operata dal Ministero dell'Interno rispetto alle spese legali rivendicate dal ricorrente, ovvero se la decisione di limitare il rimborso a una somma inferiore rispetto a quanto richiesto fosse conforme ai criteri normativi e amministrativi applicabili. In particolare, occorreva verificare se il Ministero avesse correttamente valutato la documentazione presentata dal ricorrente, se avesse applicato i criteri previsti dalla legge in modo coerente e ragionevole, e se la motivazione del decreto fosse stata adeguata e logicamente corretta. La controversia implicava quindi una valutazione tecnica della discrezionalità amministrativa e dei limiti entro cui essa può essere esercitata.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso e la documentazione prodotta, ha ritenuto che la decisione del Ministero dell'Interno di ridurre il rimborso delle spese legali fosse conforme alle disposizioni normative applicabili e che fosse stata adottata secondo criteri ragionevoli e proporzionati. Il giudice ha verosimilmente accertato che il Ministero avesse correttamente analizzato le spese rendicontate dal ricorrente, applicando i parametri e i limiti previsti dalla legge, e che la riduzione operata non costituisse un atto arbitrario o irragionevole. Il collegio ha dunque ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a contestare validamente la decisione amministrativa, respingendo così le doglianze sollevate nel ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso proposto dal cittadino, confermando la legittimità del decreto del Ministero dell'Interno che aveva operato la riduzione del rimborso delle spese legali. Inoltre, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di duemila euro, oltre gli accessori di legge, a titolo di risarcimento in favore dell'amministrazione convenuta. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa, comportando pertanto l'obbligo immediato di adempimento del giudizio sfavorevole al ricorrente.
Massima
La riduzione del rimborso delle spese legali operata dalla pubblica amministrazione è legittima quando coerente con i criteri normativi e amministrativi applicabili e adottata secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS-, con cui è stato ridotto il rimborso delle spese legali chiesto dal ricorrente in relazione al procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR del Tribunale di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 669 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 21 dicembre 2022 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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