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Sentenza n. 202300498/2023

Sentenza n. 202300498/2023

PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - VALUTAZIONE INSUFFICIENTE - ILLEGITTIMITA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300498/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un carabiniere in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha ricevuto due schede valutative annuali che giudica illegittime e chiede al Tribunale Amministrativo Regionale di annullarle. La prima scheda risale al 17 settembre 2020 e copre il periodo dal 3 ottobre 2019 al 3 agosto 2020; la seconda è stata redatta l'11 maggio 2021 per il periodo dal 4 agosto 2020 al 23 marzo 2021. Il ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti sostenendo che le valutazioni fossero viziate nella loro formazione o contrarie ai principi della corretta valutazione del personale militare. La controversia investe direttamente la sfera del diritto al lavoro e alla dignità professionale nell'ambito del pubblico impiego militare, un settore dove la valutazione della performance costituisce elemento rilevante per l'avanzamento e la carriera.

Il quadro normativo

La valutazione del personale militare in servizio si svolge secondo specifiche disposizioni del diritto amministrativo e del diritto del lavoro pubblico che prevedono obblighi procedimentali, criteri di trasparenza e rispetto della proporzionalità. Le schede valutative devono essere redatte secondo protocolli formali, con la partecipazione di organi competenti e garantendo al valutato la possibilità di contrastare in sede contenziosa provvedimenti ritenuti illegittimi. La materia è regolata da norme sul procedimento amministrativo e da disposizioni specifiche relative al personale delle Forze Armate che, pur appartenendo al settore pubblico, gode di discipline particolari. Anche per il personale militare valgono i principi generali della legittimità, della ragionevolezza e della proporzionalità che caratterizzano l'azione amministrativa in uno stato di diritto.

La questione giuridica

Il ricorrente contesta la legittimità formale e sostanziale di due schede valutative successive, sollevando verosimilmente questioni relative alla corretta procedura di valutazione, alla completezza dell'istruttoria, alla congruità dei giudizi espressi rispetto ai criteri normativi previsti, e al rispetto dei diritti procedurali del valutato. La controversia toccava il delicato equilibrio tra il potere discrezionale dell'amministrazione militare nel valutare la professionalità dei propri dipendenti e i diritti fondamentali del lavoratore pubblico a una valutazione corretta, imparziale e non discriminatoria. Si trattava di stabilire se la pubblica amministrazione avesse osservato i vincoli procedimentali e sostanziali che disciplinano la formazione di questi atti, oppure se vi fossero stati vizi tali da contaminare la legittimità dei provvedimenti impugnati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, pronunciandosi nella camera di consiglio del 10 maggio 2023, ha rigettato il ricorso del carabiniere senza necessità di una motivazione scritta estesa, ritenendo che gli argomenti addotti non fossero idonei a contestare la legittimità degli atti. Ciò significa che il collegio giudicante ha valutato le schede valutative come conformi alle norme procedimentali e sostanziali applicabili, e ha ritenuto che l'amministrazione militare avesse esercitato correttamente i suoi poteri di valutazione del personale. Il giudice ha implicitamente accolto le difese del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri, ritenendo che non sussistessero i vizi allegati dal ricorrente e che le valutazioni contenessero giudizi fondati sui fatti e sui criteri previsti dall'ordinamento. La sentenza rispecchia una valutazione complessiva secondo cui non era configurabile un difetto di legittimità amministrativa nei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha definitivamente respinto il ricorso, rigettando la domanda di annullamento sia della scheda valutativa n. 17 che della scheda valutativa n. 18. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio nella misura di duemilacinquecento euro in favore del Ministero della Difesa, oltre gli accessori di legge ove dovuti. La sentenza è immediatamente esecutiva per ordine del giudice. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e delle due località di servizio dal testo pubblico della sentenza, a tutela della privacy del personale militare.

Massima

Nei giudizi di impugnazione di schede valutative del personale militare, il Tribunale Amministrativo regionale respinge il ricorso qualora risulti che l'amministrazione ha osservato le procedure e i criteri di valutazione previsti dalla normativa applicabile, senza che sussistano vizi di legittimità nella formazione del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente, Estensore
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della scheda valutativa n. 17 del 17.9.2020 relativa al periodo dal 3 ottobre 2019 al 3 agosto 2020, notificata al ricorrente il 6 ottobre 2020,
e di ogni atto presupposto, conseguente, collegato e connesso.
Quanto ai motivi aggiunti, depositati il 9 agosto 2021:
della scheda valutativa n. 18 dell'11.5.2021 relativa al periodo dal 4 agosto 2020 al 23 marzo 2021, notificata al ricorrente in data 14 maggio 2021;
e di ogni atto presupposto, conseguente collegato e connesso.
Nel giudizio, introdotto con il ricorso numero di registro generale 765 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero della Difesa,
il Comando Legione Carabinieri Lombardia,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate nella misura di € 2.500,00 in favore del Ministero della Difesa, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché delle due località in cui ha prestato servizio.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 10 maggio 2023 con l'intervento dei signori magistrati:

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