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Sentenza n. 202300474/2023

Sentenza n. 202300474/2023

PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA PENITENZIARIA - SANZIONE DISCIPLINARE - CENSURA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300474/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorrente è un detenuto presso la Casa Circondariale di Brescia che ha ricevuto una contestazione disciplinare il 29 novembre 2019, seguita da un provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 23 dicembre 2019 con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura. Avverso tale provvedimento sanzionatorio, il detenuto ha presentato ricorso gerarchico al Provveditorato Regionale per la Lombardia, il quale tuttavia con provvedimento del 9 aprile 2020 ha respinto le sue doglianze confermando la sanzione inflitta. Difronte al rifiuto della riesamina gerarchica, il ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l'annullamento tanto del provvedimento disciplinare iniziale quanto del successivo provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, contestando sia la legittimità che la proporzionalità della sanzione e la correttezza dell'intero procedimento che l'ha preceduta.

Il quadro normativo

La materia della disciplina penitenziaria e delle sanzioni irrogabili ai detenuti è regolata dall'ordinamento penitenziario e dalla normativa secondaria in materia di diritto dei detenuti e della loro posizione giuridica all'interno dell'istituto carcerario. Le sanzioni disciplinari, tra cui la censura, rappresentano misure correttive e sono sottoposte al controllo di legittimità amministrativa in sede giurisdizionale, in particolare per verificare l'osservanza dei principi di legalità, proporzionalità e corretta motivazione dei provvedimenti. La normativa penitenziaria prevede inoltre un sistema di ricorsi gerarchici interni come primo rimedio per contestare tali provvedimenti prima di accedere alla giurisdizione amministrativa. Il controllo del TAR si esercita verificando il corretto svolgimento del procedimento, l'adeguata motivazione del provvedimento e la coerenza con la normativa vigente e i principi generali dell'ordinamento amministrativo, sempre nel rispetto delle garanzie costituzionali.

La questione giuridica

La controversia verte sul controllo della legittimità e della proporzionalità della sanzione disciplinare della censura irrogata al ricorrente, nonché sulla correttezza formale e sostanziale dell'intero procedimento che l'ha condotta. In particolare il ricorrente contesta sia il provvedimento iniziale che il successivo rigetto del ricorso gerarchico, lamentando la violazione di diritti procedurali, l'irragionevole proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata, oppure eventuali vizi formali nella comunicazione della contestazione o nella motivazione del provvedimento. La questione riveste rilevanza significativa in quanto attiene ai diritti fondamentali della persona anche in stato di privazione della libertà personale, essendo le garanzie procedurali e il principio di proporzionalità baluardi essenziali contro l'arbitrio amministrativo anche nell'ambito carcerario.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminati gli atti di causa, ha ritenuto che la censura irrogata fosse stata inflitta secondo le regole procedurali previste e che il provvedimento sanzionatorio fosse adeguatamente motivato e proporzionato alla condotta addebitata. Il collegio ha valutato che il ricorso gerarchico fosse stato correttamente rigettato dal Provveditorato Regionale, il quale aveva esercitato in modo legittimo il suo controllo gerarchico sulla decisione originaria. Il TAR ha pertanto concluso che non sussistessero vizi di legittimità nella sequenza dei provvedimenti impugnati, né profili di violazione dei principi costituzionali applicabili alla materia penitenziaria. La valutazione degli elementi di fatto e l'applicazione della disciplina penitenziaria sono state ritenute dal giudice conformi alla norma e prive di arbitrarietà, sicché non era configurabile alcun motivo valido per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso proposto dal detenuto e quindi respinge le istanze di annullamento sia del provvedimento disciplinare originario che del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.500 oltre gli accessori di legge, in favore del Ministero della Giustizia. La sentenza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo, al fine di tutelare la privacy e la dignità della persona in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

In materia di sanzioni disciplinari irrogate a detenuti, il controllo giurisdizionale amministrativo è limitato alla verifica della legittimità formale e sostanziale del procedimento, della corretta motivazione e della proporzionalità della sanzione, non estendendosi nel merito alla valutazione discrezionale dell'amministrazione penitenziaria quando questa risulti ragionevole e conforme alle norme vigenti. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento del provvedimento/contestazione disciplinare n. -OMISSIS- del 29.11.2019 del provvedimento n. -OMISSIS- del 23.12.2019 con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale "-OMISSIS-" ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della censura; del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data 9 aprile 2020 dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, notificato in data 23 aprile 2020, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento; di ogni altro atto successivo a questi discendente. sul ricorso numero di registro generale 344 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: RESPINGE Tribunale: TAR LOMBARDIA - BRESCIA Sezione: SEZIONE PRIMA Data: n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento/contestazione disciplinare n. -OMISSIS- del 29.11.2019 del provvedimento n. -OMISSIS- del 23.12.2019 con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale “-OMISSIS-” ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della censura;
- del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data 9 aprile 2020 dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, notificato in data 23 aprile 2020, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento;
- di ogni altro atto successivo a questi discendente.
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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