Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300474/2023

Pubblico Impiego - Polizia Penitenziaria - Sanzione Disciplinare - Censura

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento/contestazione disciplinare n. -OMISSIS- del 29.11.2019 del provvedimento n. -OMISSIS- del 23.12.2019 con il quale il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale “-OMISSIS-” ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare della censura;
- del provvedimento n. -OMISSIS-, emesso in data 9 aprile 2020 dal Provveditorato Regionale per la Lombardia, notificato in data 23 aprile 2020, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento;
- di ogni altro atto successivo a questi discendente.
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Taffuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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