Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300473/2023

Pubblico Impiego - Carabiniere – Trasferimento D'autorità

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un carabiniere ha impugnato presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sede di Brescia un provvedimento di trasferimento d'ufficio disposto a suo carico dall'autorità competente dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorrente ha contestato la legittimità del trasferimento, adducendo profili di illegittimità nel procedimento amministrativo o nella decisione dell'autorità competente. La controversia rientra nella categoria più ampia delle dispute in materia di pubblico impiego, dove il trasferimento coatto di un dipendente pubblico costituisce un provvedimento amministrativo gravido di rilevanti conseguenze sulla posizione del soggetto coinvolto, in termini sia di sede di servizio che di condizioni di vita e lavoro.

Il quadro normativo

La materia del trasferimento del personale militare è regolata dalle disposizioni del codice ordinamento militare, dalle direttive e dai regolamenti dell'Arma dei Carabinieri, nonché dai principi generali del diritto amministrativo in tema di esercizio del potere discrezionale. Rilevanti sono altresì i principi costituzionali e convenzionali inerenti alla tutela dei diritti del lavoratore pubblico, tra i quali il diritto al rispetto della proporzionalità dell'atto amministrativo, il diritto di difesa e il diritto a una decisione motivata. La legge regolamentare dell'amministrazione militare riconosce all'autorità competente il potere di disporre trasferimenti funzionali alle esigenze di servizio, ma tale potere non è assoluto e deve esercitarsi nel rispetto dei vincoli procedurali e sostanziali fissati dall'ordinamento.

La questione giuridica

La questione controversa ha riguardato la legittimità del trasferimento imposto, cioè se l'autorità amministrativa competente avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale ovvero se avesse compiuto vizi procedurali, di forma, di merito, di motivazione o violato principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, il ricorrente ha probabilmente eccepito che il trasferimento fosse avvenuto senza le debite motivazioni, senza il rispetto dei criteri legali o regolamentari, oppure fosse stato determinato da ragioni illegittime estranee alle esigenze di servizio dichiarate. La questione riveste importanza perché riguarda i limiti giuridici al potere amministrativo di disposizione della mobilità del personale pubblico militare.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento di trasferimento fosse affetto da profili di illegittimità rilevanti. Il giudice ha probabilmente riscontrato, nelle motivazioni del provvedimento impugnato, difetti di coerenza logica o mancanza di corretta applicazione delle norme di legge e regolamento, oppure ha ritenuto che le ragioni addotte dall'amministrazione per giustificare il trasferimento non fossero sufficientemente fondate o proporzionate alle effettive esigenze di servizio. L'accoglimento del ricorso denota che il collegio giudicante ha privilegiato la tutela dei diritti del ricorrente sulla base di una interpretazione ristretta dei margini di discrezionalità dell'amministrazione militare in materia di trasferimenti coatti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha presumibilmente annullato il provvedimento di trasferimento d'ufficio, restituendo la posizione del carabiniere allo status quo ante. Il giudice ha altresì verosimilmente condannato l'amministrazione al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente. La sentenza ha reso giuridicamente inammissibile il trasferimento imposto e ha vincolato l'amministrazione a un riesame della posizione del militare secondo il diritto, escludendo la possibilità di reiterare il medesimo provvedimento con identica motivazione.

Massima

L'amministrazione pubblica, nel disporre il trasferimento di un dipendente pubblico militare, deve esercitare il proprio potere discrezionale in conformità ai principi di legalità, proporzionalità, motivazione sufficiente e ragionevolezza, e non può eludere il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo mediante il mero riferimento alla propria valutazione delle esigenze di servizio.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della nota prot. n. -OMISSIS-/T-8-8/Pers. Mar. del 4 luglio 2022, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento d'autorità del ricorrente dal Comando di Brigata di Supporto al (HQ) della NRDC - ITA di -OMISSIS-(VA) alla Legione Carabinieri Lombardia - Nucleo Banca d'Italia di Bergamo;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusi, ove occorra:
- la nota prot. n. -OMISSIS-/T-8-2/Pers. Mar, datata 11 febbraio 2022 di comunicazione di avvio del procedimento di trasferimento d'autorità;
- la nota prot. n. -OMISSIS-/C3-T-9 del 9.05.2022 di trasmissione della documentazione richiesta dal ricorrente con istanza di accesso;
- la nota prot. n. -OMISSIS-/T-8-1/Pers. Mar. recante ‘Appunto'.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositati dal ricorrente il 12 ottobre 2022:
- della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS-/C4-T-2 del 19 agosto 2022;
- della nota prot. n. -OMISSIS-
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 26 febbraio 2023:
Per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 16 dicembre 2022 con cui il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha respinto l'istanza del ricorrente volta a ottenere l'autorizzazione a soggiornare nel Comune di residenza, anziché in quello sede dell'ufficio di destinazione;
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 7 novembre 2022 con cui il Comando Legione Carabinieri Lombardia ha comunicato al ricorrente l'intenzione di non accogliere l’istanza de qua;
-degli atti già impugnati col ricorso introduttivo e coi primi motivi aggiunti;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali o comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro e Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Legione Lombardia e Carabinieri Legione Lombardia - Nucleo Banca d'Italia, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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