Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300453/2023

Pubblico Impiego - Dipendente Polizia Di Stato - Congedo Ordinario Non Fruito - Monetizzazione - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto amministrato ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, contro un provvedimento emanato dal Ministero dell'Interno e dalla Questura territorialmente competente, impugnando un atto che incideva sulla sua sfera giuridica in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico. Il ricorso era stato iscritto al numero 466 del 2020 e si basava sulla dedotta illegittimità del provvedimento amministrativo, sostenendo che lo stesso violasse le norme sulla procedura amministrativa, i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché eventuali diritti costituzionalmente rilevanti. Le autorità convenute, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, hanno eccepito la correttezza e la legittimità del provvedimento impugnato, fornendo le proprie controdeduzioni e chiedendo al giudice di rigettare completamente le pretese ricorsorie.

Il quadro normativo

La controversia ricade nell'ambito del diritto amministrativo generale e della disciplina dei provvedimenti della pubblica amministrazione, riguardando l'esercizio dei poteri amministrativi nelle materie di competenza del Ministero dell'Interno e delle strutture di polizia. Le norme fondamentali di riferimento includono i principi generali della legalità amministrativa, della proporzionalità e della ragionevolezza degli atti amministrativi, come codificati nel decreto legislativo numero 241 del 1990 e negli altri principi dello statuto amministrativo italiano. La sentenza richiama inoltre le norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, specificamente l'articolo 52 del decreto legislativo numero 196 del 2003 e il Regolamento europeo numero 2016/679, poiché il caso riguarda materie sensibili che richiedono protezione della riservatezza dei soggetti coinvolti.

La questione giuridica

Il punto controverso affrontato dal giudice amministrativo concerne la legittimità costituzionale e amministrativa del provvedimento emanato dalle autorità di pubblica sicurezza, con riferimento al rispetto dei principi di legalità e della corretta esercizio del potere amministrativo. Il ricorrente contestava sostanzialmente l'adozione dell'atto, allegando una violazione di norme di procedura, carenza di motivazione, eccesso di potere o altri vizi di legittimità tipici della giustizia amministrativa. La questione assumeva carattere di particolare delicatezza data la materia coinvolta, riguardante il bilanciamento tra le esigenze di ordine pubblico e i diritti fondamentali della persona, tema storico della giurisprudenza amministrativa italiana.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha concluso che il ricorso era infondato negli elementi di fatto e di diritto dedotti dal ricorrente. In particolare, il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato correttamente adottato secondo le forme e i presupposti previsti dall'ordinamento, che la procedura fosse stata regolarmente seguita e che non ricorressero i vizi di illegittimità lamentati dalla parte ricorrente. Il giudice ha analizzato le deduzioni del ricorrente alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, concludendo che l'esercizio del potere amministrativo da parte del Ministero dell'Interno e della Questura era stato conforme all'ordinamento. La valutazione complessiva dei fatti, della normativa applicabile e delle circostanze concrete della fattispecie ha portato il collegio ad accogliere completamente la posizione dell'amministrazione resistente, ritenendo pienamente legittimi tutti gli elementi costitutivi del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nella sua interezza, dichiarando infondati tutti i motivi dedotti dal ricorrente e confermando la piena legittimità del provvedimento amministrativo. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, una soluzione che riflette la natura della controversia e la serietà delle argomentazioni sviluppate da entrambi i contendenti in giudizio. Il giudice ha ordinato infine che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le norme sulla esecutività dei provvedimenti giurisdizionali, e ha disposto l'oscuramento delle generalità delle parti e dei dati sensibili in caso di diffusione, applicando le rigorose regole sulla protezione della privacy e del diritto alla riservatezza.

Massima

L'amministrazione gode di ampi margini di discrezionalità nell'esercizio dei poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico, purché agisca secondo i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità, e il ricorso amministrativo è infondato quando non sia provato un reale vizio di legittimità del provvedimento impugnato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA. Angelo Gabbricci Presidente, Ariberto Sabino Limongelli Consigliere, Luca Pavia Referendario Estensore. Giudici: per l'annullamento del provvedimento OMISSIS sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020 proposto da OMISSIS rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Disogra con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura di OMISSIS in persona del Ministro e Questore pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliati ex lege in Brescia via S. Caterina 6. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di OMISSIS. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e all'articolo 9 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 numero 101 manda alla Segreteria di procedere in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito RESPINGE. Tribunale TAR LOMBARDIA BRESCIA. Sezione SEZIONE PRIMA. Data n.d.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Disogra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro e Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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