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Sentenza n. 202300452/2023

Sentenza n. 202300452/2023

PUBBLICO IMPIEGO - INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300452/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, da una persona le cui generalità sono state oscurate per motivi di tutela della privacy, in particolare riguardanti dati relativi allo stato di salute. L'atto impugnato è un decreto emanato dal DAP, ossia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, organo del Ministero della Giustizia competente in materia penitenziaria e di esecuzione della pena. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo l'annullamento di tale decreto, nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato o consequenziale. Dalla struttura del ricorso e dalla natura delle parti coinvolte, emerge che la controversia riguarda presumibilmente questioni attinenti all'esercizio di diritti dell'interessato nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento a profili sanitari. I ricorrenti convenuti sono il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quest'ultimo coinvolto probabilmente per i profili inerenti agli effetti economici e finanziari della decisione.

Il quadro normativo

La sentenza si colloca nel sistema generale del processo amministrativo, ove il Tribunale Amministrativo Regionale esercita il sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi secondo le regole del codice del processo amministrativo. La materia dell'amministrazione penitenziaria è disciplinata dal decreto legislativo numero 230 del 1998, che contiene l'ordinamento penitenziario italiano, il quale riconosce ai detenuti e agli internati determinati diritti, inclusi quelli riguardanti la tutela della salute e il diritto a cure adeguate durante la detenzione. La sentenza fa esplicito riferimento al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR 2016/679) e alle norme italiane in materia di privacy, segnalando che la questione sottesa comporta la protezione di dati sensibili riguardanti lo stato di salute delle parti. L'impugnazione di un decreto amministrativo davanti al TAR richiede di verificare la legittimità formale e sostanziale dell'atto, comprensivamente di ogni violazione di legge o vizio procedimentale.

La questione giuridica

La questione centrale della controversia, sebbene non esplicitamente descritta nella parte processuale disponibile, attiene presumibilmente alla legittimità di una decisione amministrativa adottata dal DAP nei confronti del ricorrente, verosimilmente in materia di diritti fundamentali riguardanti la salute o altre tutele garantite durante l'esecuzione della pena. La complessità della questione emerge dal coinvolgimento di due ministeri, indicativo di implicazioni sia di natura amministrativa che finanziaria, nonché dall'intera procedura dinanzi al TAR. Il Tribunale ha dovuto valutare se il decreto impugnato fosse legittimo e conforme alle disposizioni normative applicabili, tenendo conto dei principi costituzionali e della giurisprudenza amministrativa consolidata sulla tutela dei diritti dell'individuo nei confronti della pubblica amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha accertato che il ricorso presentato dal ricorrente era fondato nei suoi presupposti di fatto e di diritto, determinando l'accoglimento in toto della domanda cautelare e di merito. Sebbene la motivazione tecnica non sia esposta nel testo disponibile, dalla decisione di accoglimento emerge che il collegio giudicante ha ritenuto il decreto del DAP illegittimo, presumibilmente per vizi di legittimità riguardanti la procedura, l'esercizio dei poteri amministrativi, oppure l'inosservanza di diritti garantiti dalla legge e dalla Costituzione. Il giudice ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite nella misura di duemilacinquecento euro, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, conseguenza tipica dell'accoglimento del ricorso. La severità nella condizione economica e l'ordine di pagamento delle spese segnalano una chiara convinzione del collegio sulla fondatezza della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto completamente il ricorso, ordinando l'annullamento del decreto del DAP e di ogni provvedimento a esso connesso, collegato, presupposto o consequenziale. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, quantificate in duemilacinquecento euro oltre accessori legali, nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente ai sensi della normativa processuale amministrativa. La sentenza è dichiarata immediatamente esecutiva, conformemente alle norme procedurali, e ordina alla Segreteria del Tribunale di oscurare le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti, in ottemperanza alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sensibili.

Massima

L'amministrazione penitenziaria non può adottare provvedimenti che violino i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dall'ordinamento giuridico, in particolare quelli riguardanti la tutela della salute, ed è sempre soggetta al sindacato di legittimità dei Tribunali Amministrativi, i quali operano a tutela della legalità dell'azione amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del DAP -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leopoldo Fiorentino e Salvatore Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Leopoldo Fiorentino, con studio in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge nonché a rifondergli il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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