Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300452/2023

Pubblico Impiego - Infermita’ Per Causa Di Servizio - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere
Luca Pavia,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto del DAP -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Leopoldo Fiorentino e Salvatore Paolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Leopoldo Fiorentino, con studio in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia e delle finanze, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 10 maggio 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che quantifica in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge nonché a rifondergli il contributo unificato versato, al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 6 bis 1, del d.P.R. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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