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Sentenza n. 202600043/2026
19 gennaio 2026

Sentenza n. 202600043/2026

PUBBLICO IMPIEGO - GUARDIA DI FINANZA - LAVORO STRAORDINARIO - CORRISPETTIVO – ISTANZA - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data19 gennaio 2026
Numero202600043/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Claudio Parella, dipendente della Guardia di Finanza presso il Reparto tecnico logistico amministrativo della Lombardia, ha effettuato prestazioni lavorative in regime di straordinario e ha formulato richiesta di corresponsione del compenso relativo a tale lavoro aggiuntivo. La richiesta è stata sottoposta all'amministrazione competente, che ha emesso un provvedimento di rigetto definitivo con protocollo 0153065/2023 in data 6 marzo 2023. Dinanzi al rigetto amministrativo, Parella ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di ottenere tanto l'annullamento del provvedimento ostativo quanto il riconoscimento e la corresponsione del compenso dovuto per il lavoro straordinario prestato. La controversia si inserisce nell'ambito della gestione del rapporto di impiego pubblico presso il corpo della Guardia di Finanza e delle relative modalità di compensazione delle prestazioni straordinarie.

Il quadro normativo

La materia della corresponsione del compenso per il lavoro straordinario del personale pubblico è disciplinata da una complessa struttura normativa che comprende la legge sul pubblico impiego, il contratto collettivo nazionale di lavoro per le forze armate, nonché le disposizioni amministrative specifiche della Guardia di Finanza in ordine ai criteri e alle modalità di riconoscimento e pagamento dei compensi accessori. Le prestazioni straordinarie, come categoria di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario ordinario, sono in linea generale regolate da norma secondo parametri di autorizzazione preventiva e di coerenza con le disponibilità di bilancio degli enti interessati. La disciplina amministrativa in materia prevede solitamente la necessità di acquisire autorizzazioni formali antecedenti alla prestazione stessa e di verificare l'effettiva sostenibilità economica della corresponsione.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale nella controversia riguarda se il ricorrente possedesse tutti i presupposti legittimi e formali per ottenere il riconoscimento e la corresponsione del compenso per lo straordinario prestato e se l'amministrazione avesse correttamente valutato la fondatezza della richiesta secondo la disciplina applicabile. La questione investe il delicato equilibrio tra il diritto del dipendente pubblico a ricevere compenso per prestazioni effettivamente eseguite e l'esigenza amministrativa di controllare e autorizzare preventivamente tali prestazioni al fine di garantire la regolarità della gestione finanziaria. In gioco vi era altresì il rispetto dei procedimenti amministrativi e della normativa sulla gestione del personale militarizzato, oltre alla valutazione della completezza e della correttezza dell'istruttoria condotta dall'amministrazione medesima nella fase di rigetto della istanza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, esaminate le documentazioni e le argomentazioni delle parti, ha accertato che ricorrente non aveva colmato tutte le lacune procedurali e sostanziali richieste dalla disciplina vigente per poter legittimamente pretendere la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario. Il TAR ha ritenuto che l'amministrazione, nel respingere la istanza, aveva operato una corretta valutazione dei presupposti normativi applicabili, potendo l'ente verificare l'adempimento dei requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge e dai regolamenti della Guardia di Finanza. Il giudice amministrativo ha quindi confermato la legittimità del procedimento amministrativo seguito e la correttezza della decisione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo che gli elementi dedotti dal ricorrente non fossero idonei a scalfire tale riconoscimento di legittimità. La pronuncia è stata emessa definitivamente, disponendo il rigetto totale del ricorso senza necessità di ulteriori approfondimenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato il respingimento totale del ricorso presentato da Claudio Parella, confermando in tal modo la validità e la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dalla Guardia di Finanza. La sentenza non comporta l'annullamento del provvedimento impugnato nè il riconoscimento del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti. Il collegio ha ordinato l'esecuzione della presente sentenza da parte dell'autorità amministrativa competente.

Massima

L'amministrazione pubblica competente legittimamente può rigettare la richiesta di compenso per lavoro straordinario del proprio dipendente qualora non risultino assolti i presupposti procedurali e sostanziali previsti dalla normativa di settore, fermo restando il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla corretta applicazione di tali presupposti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento definitivo di rigetto prot. 0153065/2023, emesso in data 06.03.2023 dalla Guardia di Finanza - Reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia / Ufficio Amministrazione - Sezione Gestione Finanziaria e notificato all'interessato in pari data a mezzo PEC;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione del compenso relativo al lavoro straordinario.
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2023, proposto da:
Claudio Parella, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella e Pasquale Carbutti, con domicilio fisico presso lo studio degli stessi in Milano via Bisceglie 76 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa Laura Marchio';
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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