PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - INFERMITA’ PER CAUSA DI SERVIZIO - DOMANDA DI EQUO INDENNIZZO - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300427/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento 1) del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- 2010 – emesso dal Direttore della Divisione ( Direzione Generale della Previdenza Militare, della leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati– III Reparto – 8^ Divisione -.2^ Sezione ) nella persona del Dirigente Dott.ssa Antonella Isola (doc.1) notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, negatorio della richiesta di dipendenza e conseguente negatoria di equo indennizzo mutuanti dalla infermità “ipertensione arteriosa”; - di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 542 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti e Susanna Chiabotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero resistente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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