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Sentenza n. 202300426/2023

Sentenza n. 202300426/2023

PUBBLICO IMPIEGO - SANITA' - INFERMIERA - GIUDIZIO DI INIDONEITA' PERMANENTE ALLE MANSIONI - ILLEGITTIMIYA'

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300426/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La controversia nasce dalla valutazione dell'idoneità medica di un'infermiera presso l'Unità Operativa di Neurologia di un'Azienda Ospedaliera della provincia di Mantova. La commissione medica di seconda istanza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana ha formulato un giudizio di inidoneità permanente alla mansione di infermiera nei confronti della lavoratrice. Di fronte a questo provvedimento, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, contestando il giudizio medico di inidoneità e chiedendone l'annullamento insieme a tutti gli atti ad esso connessi. La controversia rientra nel complesso ambito della medicina del lavoro e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, settore in cui frequentemente sorgono contenziosi tra datori di lavoro e enti pubblici competenti in materia di valutazione dell'idoneità dei lavoratori.

Il quadro normativo

La materia dei giudizi di idoneità alla mansione è disciplinata principalmente dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede il sistema delle visite mediche e dei giudizi di idoneità formulati dalle competenti commissioni mediche. Le commissioni mediche di seconda istanza operano presso gli Uffici del Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Agenzie di Tutela della Salute e sono organi tecnici incaricati di formulare valutazioni mediche vincolanti sulla capacità dei lavoratori di svolgere le proprie mansioni. La competenza a giudicare su controversie relative a giudizi di idoneità presenta tuttavia complicate questioni di giurisdizione, poiché la natura tecnica della valutazione medica può confliggere con la natura amministrativa dei provvedimenti adottati dalle strutture sanitarie pubbliche.

La questione giuridica

Il punto cruciale che il Tribunale ha dovuto affrontare è se il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione medica di seconda istanza costituisca un provvedimento amministrativo ricorribile dinanzi al giudice amministrativo oppure se ricada in una sfera di competenza diversa. La questione è giuridicamente complessa perché il giudizio medico, pur emanato da un organo pubblico secondo una procedura normata, ha caratteristiche prevalentemente tecniche e mediche che potrebbero essere sottratte dalla competenza della giurisdizione amministrativa. La ricorrente aveva prospettato una violazione dei criteri di valutazione dell'idoneità, ma era innanzi tutto necessario stabilire se il giudice amministrativo possedesse la giurisdizione per conoscere della materia, indipendentemente dalle questioni di merito relative alla corretta applicazione della disciplina medico legale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Questa conclusione implica che i giudizi di inidoneità formulati dalle commissioni mediche di seconda istanza non costituiscono provvedimenti amministrativi ricorribili dinanzi alla giurisdizione amministrativa, bensì appartengono a una sfera diversa di competenza. Il ragionamento del collegio giudicante ha posto l'accento sulla natura della questione controversa, ritenendo che la valutazione medica, pur espressa da un organo pubblico, sia insindacabile nella sua componente tecnica davanti al giudice amministrativo. La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione rappresenta quindi una scelta consapevole del tribunale di respingere il ricorso non nel merito, ma per ragioni di competenza funzionale e materiale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, negando così la possibilità di sindacare il provvedimento di inidoneità nella sede amministrativa. Ha compensato le spese di lite tra le parti in lite, non assoggettando alcuna parte al pagamento delle spese dell'altra. Ha altresì ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza e ha disposto l'oscuramento delle generalità della lavoratrice interessata ai sensi della normativa sulla privacy, salvaguardando la dignità e i diritti della persona coinvolta nel procedimento.

Massima

I giudizi di inidoneità alla mansione formulati dalle commissioni mediche di seconda istanza ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, pur emanati da organi pubblici, non costituiscono provvedimenti amministrativi ricorribili dinanzi alla giurisdizione amministrativa per la loro prevalente natura tecnico medica. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima ha pronunciato la presente Sentenza. Angelo Gabbricci è stato Presidente, Ariberto Sabino Limongelli è stato Consigliere Estensore, e Luca Pavia è stato Referendario. La sentenza è intervenuta su ricorso per l'annullamento del giudizio di idoneità ex articolo 41 del decreto legislativo 81 del 2008 formulato dalla commissione medica di seconda istanza del servizio PSAL dell'ATS Val Padana con provvedimento del 2019 che ha giudicato una lavoratrice non idonea permanentemente alla mansione di infermiera presso l'Unità Operativa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera, nonché di tutti gli atti connessi. Il ricorso era stato proposto dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, e dall'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausta Faccioli. La lavoratrice interessata non si era costituita in giudizio. Nel corso della camera di consiglio del 19 aprile 2023, il collegio giudicante ha ascoltato i difensori delle parti costituite e ha esaminato tutta la documentazione prodotta. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue alla stregua della controversia instaurata, il Tribunale ha pronunciato quanto di seguito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Le spese di lite sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e dell'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento UE 2016 numero 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della lavoratrice. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati Angelo Gabbricci Presidente, Ariberto Sabino Limongelli Consigliere Estensore, e Luca Pavia Referendario.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- del giudizio di idoneità ex art. 41 d. lgs. 81/08 formulato dalla commissione medica di seconda istanza del servizio PSAL della ATS Val Padana con provvedimento del -OMISSIS- 2019 che ha giudicato la signora -OMISSIS- "non idonea permanentemente alla mansione di infermiera presso l'UO di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera -OMISSIS-";
- di tutti gli atti connessi.
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto da
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausta Faccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della signora “-OMISSIS-”.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

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