Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—DICHIARA DIFETTO DI
Sentenza n. 202300426/2023
Pubblico Impiego - Sanita' - Infermiera - Giudizio Di Inidoneita' Permanente Alle Mansioni - Illegittimiya'
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l'annullamento - del giudizio di idoneità ex art. 41 d. lgs. 81/08 formulato dalla commissione medica di seconda istanza del servizio PSAL della ATS Val Padana con provvedimento del -OMISSIS- 2019 che ha giudicato la signora -OMISSIS- "non idonea permanentemente alla mansione di infermiera presso l'UO di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera -OMISSIS-"; - di tutti gli atti connessi. sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto da Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Pulica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausta Faccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della signora “-OMISSIS-”. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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