PUBBLICO IMPIEGO - GUARDIA DI FINANZA - SANZIONE DISCIPLINARE - CONSEGNA DI RIGORE PER GIORNI 3
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300402/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ufficiale della Guardia di Finanza ha proposto tre distinti ricorsi al TAR della Lombardia contro provvedimenti adottati a suo carico dalla Guardia di Finanza e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente è stato destinatario di due sanzioni disciplinari inflittegli dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza: la prima comminava tre giorni di consegna di rigore successivamente confermata dal Comandante regionale; la seconda prevedeva cinque giorni di consegna semplice, anch'essa confermata nel ricorso gerarchico. Inoltre, il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'avanzamento "a scelta" a Maresciallo Aiutante da parte della Commissione permanente di avanzamento del Comando generale sulla base di un rapporto informativo relativo al periodo agosto-novembre 2019. Il ricorrente ha impugnato tutti questi provvedimenti ritenendo che violassero i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità che caratterizzano l'agire della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La materia riguarda il pubblico impiego nel settore delle forze di polizia, specificamente la Guardia di Finanza, e si situa nel contesto delle sanzioni disciplinari e della valutazione del personale per l'avanzamento di carriera. Sono applicabili le normative interne sull'ordinamento e la disciplina della Guardia di Finanza, nonché i principi generali del diritto amministrativo in materia di procedimento amministrativo, partecipazione del destinatario dell'atto e proporzionalità della sanzione. La decisione sulla idoneità all'avanzamento rappresenta un esercizio di discrezionalità amministrativa vincolata da criteri oggettivi e dal rispetto dei diritti fondamentali del dipendente pubblico. Il ricorso gerarchico rappresenta uno strumento di controllo interno mediante il quale l'amministrazione verifica la legittimità e l'opportunità dei provvedimenti adottati dai suoi organi periferici.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità tanto delle sanzioni disciplinari quanto del provvedimento di non idoneità all'avanzamento, richiedendo al giudice amministrativo di valutare se tali atti siano stati adottati in conformità alle disposizioni normative applicabili e ai principi costituzionali che governano l'azione amministrativa. In particolare, occorreva verificare se le sanzioni fossero state comminate nel rispetto del diritto di difesa del ricorrente, se la loro misura fosse proporzionata alle condotte contestate e se fossero state motivate adeguatamente. Per quanto concerne la non idoneità all'avanzamento, la questione centrale era se la valutazione espressa dalla Commissione si fosse basata su criteri obiettivi e trasparenti, e se il rapporto informativo utilizzato costituisse un fondamento legittimo per l'esclusione dall'avanzamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto di respingere tutti e tre i ricorsi, accogliendo implicitamente le ragioni della pubblica amministrazione relativamente tanto alla correttezza dell'istruttoria amministrativa quanto alla sussistenza del fondamento fattuale e giuridico dei provvedimenti impugnati. Nel valutare la legittimità delle sanzioni disciplinari, il giudice ha evidentemente accertato che il procedimento sanzionatorio era stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali e che la misura delle sanzioni era proporzionata alle violazioni disciplinari contestate al ricorrente. Analogamente, per quanto riguarda la decisione sulla non idoneità all'avanzamento, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione di avanzamento aveva correttamente valutato il profilo del ricorrente sulla base della documentazione disponibile, in particolare del rapporto informativo del periodo considerato, e che tale valutazione era coerente con la discrezionalità amministrativa vincolata che caratterizza questo tipo di decisioni. Il giudice non ha rilevato violazioni dei principi di imparzialità, trasparenza o proporzionalità.
La decisione
Il TAR ha respinto in toto i tre ricorsi proposti dal ricorrente, confermando la legittimità di tutti i provvedimenti della Guardia di Finanza e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 4.000,00 oltre agli accessori di legge, a titolo di compensazione per le difese assunte. La sentenza ordina che l'atto sia eseguito dall'autorità amministrativa, il che significa che i provvedimenti rimangono pienamente operativi e le sanzioni disciplinari rimangono in vigore. Inoltre, il Tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti coinvolti, in conformità alla disciplina sulla protezione dei dati personali.
Massima
Le sanzioni disciplinari inflitte al personale della Guardia di Finanza e le decisioni in materia di avanzamento di carriera, qualora adottate nel rispetto del procedimento amministrativo e della proporzionalità, sono legittima espressione della discrezionalità amministrativa vincolata e non possono essere annullate dal giudice amministrativo sulla sola base delle contestazioni del ricorrente prive di fondamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere Luca Pavia, Referendario, Estensore quanto al ricorso n. 459 del 2020: per l'annullamento - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2019 con il quale il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente; - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2019, con il quale il Comandante provinciale della Guardia di Finanza ha inflitto al ricorrente tre giorni di consegna di rigore; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso. quanto al ricorso n. 462 del 2020: - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-del 15 gennaio 2020, con il quale il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente; - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 19 settembre 2019, con il quale il Comandante provinciale della Guardia di Finanza ha inflitto al ricorrente cinque giorni di consegna semplice; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso. quanto al ricorso n. 763 del 2020: per l'annullamento - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 17 giugno 2020, con cui il Comandante provinciale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente, proposto avverso il rapporto informativo, relativo al periodo 5 agosto - 25 novembre 2019, del pari oggetto di impugnazione; - del provvedimento, prot. n. -OMISSIS- del 9 settembre 2020, del Comando regionale della Guardia di Finanza; del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del Comando generale della Guardia di Finanza - I° Reparto Ufficio Personale; del verbale in data 26 maggio 2020 della Commissione permanente di avanzamento del Comando generale della Guardia di Finanza, tutti notificati il 9 settembre 2020, con cui il ricorrente è stato dichiarato non idoneo all'avanzamento “a scelta” a Maresciallo Aiutante; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale o comunque connesso ai precedenti. sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle finanze e Comando generale della Guardia di Finanza, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Comando generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 19 aprile 2023 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 462 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle finanze e Comando generale della Guardia di Finanza, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; sul ricorso numero di registro generale 763 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Marcolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Economia e delle finanze e Comando generale della Guardia di Finanza, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione, li respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
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