PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - ASSENZE INDEBITAMENTE FRUITE - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 marzo 2026 |
| Numero | 202600376/2026 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un carabiniere ha presentato ricorso avverso un provvedimento amministrativo dell'Amministrazione Difesa mediante il quale l'ente ha sanzionato il militare per assenze indebitamente fruite dal servizio, ovvero assenze non legittimamente spettanti al ricorrente che questi aveva goduto senza titolo giuridico. Nel corso della vicenda amministrativa, il carabiniere aveva altresì richiesto il collocamento in aspettativa, provvedimento che l'amministrazione ha negato proprio in ragione della condotta censoria relativa alle assenze irregolari. Il ricorrente ha impugnato tali decisioni sostenendo che l'amministrazione avesse violato normative applicabili al pubblico impiego militare e che il provvedimento fosse viziato nei presupposti e nella motivazione.
Il quadro normativo
La materia del pubblico impiego militare, e specificamente dei carabinieri, è disciplinata dal codice dell'ordinamento militare e da regolamenti attuativi, i quali prevedono specifiche fattispecie di assenze autorizzate e i relativi effetti su stipendio, progressione carriera e diritti del militare. Le assenze illegittime, non coperte da titolo normativo, comportano conseguenze disciplinari e amministrative secondo le regole del procedimento disciplinare militare. Il collocamento in aspettativa è un istituto giuridico che richiede il sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi, e non costituisce diritto soggettivo incondizionato ma facoltà discrezionale dell'amministrazione, salvo che ricorrano specifici motivi legittimi.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava se l'amministrazione fosse legittimata a negare il collocamento in aspettativa a un militare che avesse commesso assenze indebitamente fruite e se il provvedimento sanzionatorio fosse fondato su motivazione legittima e proporzionata. Il ricorrente contestava la proporzionalità della risposta amministrativa e sosteneva che le assenze fossero state incorse in buona fede o su base equivocità normativa. Inoltre, si discuteva se l'illegittimità delle assenze costituisse presupposto legittimo per negare diritti diversi, come il collocamento in aspettativa, o se invece il legame tra la sanzione e il provvedimento negativo fosse illogico e incoerente.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto che l'amministrazione avesse adeguatamente provato la fondatezza della contestazione relativa alle assenze indebitamente fruite, accertato che il carabiniere aveva goduto di periodi di assenza senza corrispettivo titolo normativo. Il collegio ha altresì riconosciuto la piena discrezionalità amministrativa nel valutare la concessione del collocamento in aspettativa, specialmente in presenza di condotte pregresse che evidenziano inaffidabilità o violazione dei doveri militari. Il TAR ha accolto la tesi dell'amministrazione secondo cui la violazione disciplinare rappresenta elemento idoneo a fondare una valutazione negativa della richiesta di aspettativa, poiché la condotta precedente incide sulla valutazione della convenienza amministrativa della concessione.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso del carabiniere. Il provvedimento con cui l'amministrazione ha contestato le assenze indebitamente fruite e negato il collocamento in aspettativa è stato mantenuto in vigore. Il ricorrente non ha conseguito alcuna modifica dello status amministrativo né risarcimento per il pregiudizio lamentato.
Massima
L'amministrazione militare esercita legittimamente il potere discrezionale di negare il collocamento in aspettativa a un militare che abbia commesso assenze indebitamente fruite, fondando tale decisione sulla valutazione della complessiva affidabilità del richiedente alla luce della precedente condotta irregolare.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - della determinazione del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- – -OMISSIS- – Ufficio Personale - n. -OMISSIS- di prot. 2024, emessa in data -OMISSIS-, notificata a mani all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stato ordinato il collocamento del ricorrente in aspettativa per assenze indebitamente fruite, senza assegni, ai sensi dell’art. 911-bis del D. Lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), per la durata complessiva di 2.253 ore, corrispondente a giorni 375 (doc. 1); - ove occorrer possa, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. sul ricorso numero di registro generale 893 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Tomasini e Francesco Rossetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, Comando Legione Carabinieri Lombardia, Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Stazione Carabinieri -OMISSIS-, non costituitA in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, del Comando Legione Carabinieri Lombardia e del Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →