Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMAAccolto

Sentenza n. 202300355/2023

Pubblico Impiego - Forze Armate - Trasferimento D'autorità - Indennita' - Accertamento Del Diritto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Antonio Pittalis, militare inquadrato presso il Ministero della Difesa, era stato sottoposto a trasferimento disposto ufficialmente mediante il dispaccio numero 887/092/6.17.4 del 19 luglio 2012. A seguito di tale trasferimento, il ricorrente aveva diritto alla percezione dell'indennità di trasferimento prevista dalla legge, ma il Ministero della Difesa aveva negato o omesso il pagamento di tale prestazione economica per il periodo compreso tra agosto 2012 e luglio 2014. Dinanzi al mancato riconoscimento del diritto e della corresponsione della somma dovuta, pari a 12.515,40 euro, il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nella speranza di ottenere l'accertamento del suo diritto soggettivo e la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma con i relativi accessori. La controversia si iscrive dunque nel campo del diritto dei pubblici dipendenti e del contenzioso amministrativo in materia di compensi e indennità spettanti al personale militare.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dall'articolo 1 della legge 29 marzo 2001 numero 86, che regola l'indennità di trasferimento per il personale delle forze armate e delle forze di polizia. Tale normativa riconosce al personale sottoposto a trasferimento una specifica indennità economica destinata a compensare i disagi derivanti dal cambio di sede di servizio, rappresentando un diritto automatico e inderogabile una volta che ricorrano i presupposti legali previsti dalla norma stessa. L'indennità di trasferimento costituisce quindi un elemento del trattamento economico fondamentale per i militari, ed è materia sulla quale l'amministrazione non gode di discrezionalità nel riconoscimento, essendo il diritto sorto ex lege. La violazione di tale diritto comporta responsabilità della pubblica amministrazione e legittima il ricorso giurisdizionale per l'accertamento e l'adeguamento.

La questione giuridica

Il punto controverso sotteso alla fattispecie riguardava l'accertamento del diritto soggettivo perfetto del ricorrente di percepire l'indennità di trasferimento a fronte del dispaccio di trasferimento emesso. La questione non presentava particolari complessità interpretative della legge, bensì richiedeva al giudice amministrativo di verificare se ricorressero i presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento di una prestazione economica prevista in modo tassativo e incondizionato dalla normativa. In altri termini, la controversia verteva sulla corretta applicazione della legge numero 86 del 2001 alle circostanze concrete del caso, e sul conseguente obbligo dell'amministrazione di corrispondere l'importo dovuto con gli interessi legali maturati nel tempo.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti, verificando in particolare l'esistenza del dispaccio di trasferimento e il periodo durante il quale l'indemnità avrebbe dovuto essere corrisposta. Sulla base dell'istruttoria condotta e della chiara disposizione di legge che disciplina il diritto in questione, il collegio giudicante ha concluso che il ricorrente poteva far valere un diritto incontestabile al riconoscimento dell'indemnità di trasferimento per il periodo agosto 2012 luglio 2014, periodo che risultava pienamente documentato e temporalmente preciso. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non potesse eccepire alcuna deroga o eccezione che legittimasse il mancato pagamento, poiché la norma non ammette margini di discrezionalità gestionale e il dispaccio di trasferimento rappresentava titolo sufficiente per l'obbligo di corrispondere la somma. Ne conseguiva che il ricorso doveva essere accolto sia per l'accertamento del diritto che per la condanna al pagamento della somma con gli accessori dovuti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto integralmente il ricorso proposto da Antonio Pittalis. Nel dispositivo della sentenza il giudice ha accertato il diritto incontestabile del ricorrente di percepire l'indemnità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge numero 86 del 2001 per il periodo compreso tra agosto 2012 e luglio 2014, condannando conseguentemente il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l'importo di 12.515,40 euro, maggiorato degli interessi legali maturati dalle singole scadenze sino al saldo finale. Inoltre, il giudice ha condannato il Ministero della Difesa a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 2.500,00 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, ordinando infine all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza.

Massima

La percezione dell'indemnità di trasferimento prevista dall'articolo 1 della legge numero 86 del 2001 costituisce diritto soggettivo perfetto e automatico del personale militare sottoposto a trasferimento, la cui violazione mediante omessa corresponsione comporta responsabilità amministrativa pienamente rimediabile attraverso l'accertamento giudiziale e la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della somma dovuta con gli interessi legali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'accertamento
previo annullamento degli eventuali atti con cui è stato negato al ricorrente il diritto alla indennità di trasferimento ex art.1 della legge 29 marzo 2001 n.86, del diritto del ricorrente di percepire la indennità di trasferimento prevista e disciplinata dall'art.1 della legge 29 marzo 2001 n.86, per il trasferimento avvenuto con dispaccio n.887/092/6.17.4 del 19 luglio 2012;
per la conseguente condanna
dell'amministrazione convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 12.515,40 a titolo di indennità di trasferimento maturata dal mese di agosto 2012 al mese di luglio 2014, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
sul ricorso numero di registro generale 42 del 2019, proposto da
Pittalis Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Colonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) accerta il diritto del ricorrente di percepire l’indennità di trasferimento di cui all’art. 1 della L. 86/2011 per il periodo da agosto 2012 a luglio 2014;
b) per l’effetto, condanna il Ministero della Difesa a corrispondere al ricorrente l’importo di € 12.515,40, maggiorato degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
c) condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

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