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Sentenza n. 202600350/2026
12 marzo 2026

Sentenza n. 202600350/2026

PUBBLICO IMPIEGO - VIGILI DEL FUOCO - SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data12 marzo 2026
Numero202600350/2026
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un vigile del fuoco ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro un decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, che disponeva la sua sospensione cautelare dal servizio. Il ricorso era stato registrato al numero 275 del 2024, promosso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, ed era rivolto all'annullamento del decreto di sospensione cautelare e di ogni atto ad esso connesso. La controversia rientra nel diritto del pubblico impiego, specificamente nella materia dei provvedimenti disciplinari e cautelari adottati nei confronti del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il ricorrente contestava la legittimità della misura cautelare notificatagli, sostenendo che il decreto fosse stato adottato in violazione di norme procedurali o sostanziali.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel contesto del diritto amministrativo italiano e del diritto disciplinare del pubblico impiego. La sospensione cautelare dal servizio costituisce un provvedimento disciplinare preventivo che può essere adottato dall'amministrazione pubblica durante lo svolgimento di procedimenti disciplinari, al fine di tutelare l'interesse pubblico o di garantire il corretto andamento del procedimento stesso. Le norme applicabili riguardano tanto i diritti dei pubblici dipendenti quanto i poteri disciplinari dell'amministrazione. La sentenza richiama inoltre l'articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e il Regolamento UE 2016/679, norme sulla protezione dei dati personali, al fine di oscurare le generalità del ricorrente per tutela della dignità e della privacy della parte.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso verteva sulla legittimità del decreto di sospensione cautelare dal servizio adottato dal Ministero dell'Interno, particolarmente in relazione al rispetto delle procedure e delle garanzie previste per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti. Il ricorrente contestava il provvedimento nella sua globalità, formulando presumibilmente eccezioni di violazione di norme procedurali o di principi generali del diritto amministrativo. Tuttavia, durante il corso del giudizio amministrativo, intervenne una sopravvenuta modificazione della situazione di fatto che eliminò la necessità pratica di una pronuncia della supremazia giurisdizionale sulla questione.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dal Presidente Mauro Pedron e dai consiglieri Ariberto Sabino Limongelli ed Estensore e Laura Marchio Referendario, riscontrò l'esistenza di una sopravvenuta carenza di interesse alla tutela giurisdizionale. Ciò significa che la situazione fattuale si era modificata in modo tale da rendere superflua una pronuncia sul merito della controversia. La scomparsa di un interesse concreto e attuale alla tutela costituisce un vizio di procedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle eccezioni sollevate nel merito. Il tribunale considerò che, mancando l'interesse attuale, non poteva continuare con il giudizio e pertanto doveva dichiare il ricorso improcedibile, senza però addentrarvisi nel merito della legittimità amministrativa del decreto. Il compenso delle spese di lite, infine, rispecchia l'equità rispetto alle circostanze della causa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e non entra nel merito della questione sulla legittimità del decreto di sospensione cautelare. Le spese di lite sono compensate tra le parti, il che significa che ciascuna sostiene le proprie spese senza contribuzioni reciproche. La sentenza, pronunciata nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 e fissata formalmente al 12 marzo 2026, ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione del provvedimento con l'oscuramento integrale dei dati personali del ricorrente e di ogni altro soggetto menzionato, a tutela della privacy ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

Massima

Quando durante il corso di un giudizio amministrativo sopravviene una modificazione della situazione fattuale tale da eliminare l'interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale, il ricorso diviene improcedibile e il tribunale non esamina il merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale il Ministero dell''Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha disposto la sospensione cautelare dal servizio dell''odierno ricorrente;
- di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, che sia lesivo dell’interesse del ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

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