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Sentenza n. 202600331/2026
5 marzo 2026

Sentenza n. 202600331/2026

PUBBLICO IMPIEGO - CARABINIERI - SANZIONE DISCIPLINARE - RIMPROVERO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data5 marzo 2026
Numero202600331/2026
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Vincenzo Rossi,	Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
per l'annullamento
del provvedimento disciplinare del rimprovero emesso dalla C.P. C.C. di -OMISSIS- 260/6 - 2022 prot del 22.04.22 e della delibera n. -OMISSIS--7 -2022 del 30 luglio 2022 e notificata il 04.08.2022 con la quale veniva rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente in data 17 maggio 2022;
sul ricorso numero di registro generale 923 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Ceoletta e Valentina Abati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ope legis in Brescia, via S. Caterina n. 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Vincenzo Rossi;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata, per parte ricorrente, dall’Avv. Valentina Abati il 4 febbraio 2026;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione, in favore del Ministero della Difesa, delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, se e nella misura in cui siano dovuti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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