PUBBLICO IMPIEGO - UNIVERSITA’- PROFESSORE DI I FASCIA – PROCEDURA DI CHIAMATA - GRADUATORIA FINALE - APPROVAZIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300282/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso è stato proposto dal prof. Vincenzo Fioravante contro l'Università degli Studi di Brescia in relazione a una procedura di reclutamento per una posizione di professore ordinario (prima fascia) nel settore scientifico disciplinare ICAR/07, Geotecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica dell'Ateneo bresciato. Il procedimento di selezione è stato condotto mediante decreto rettorale del 20 maggio 2021 e ha dato esito, secondo gli atti approvati con decreto rettorale del 4 marzo 2022, con la vittoria della prof.ssa Lorella Montrasio. Fioravante, che presumibilmente era candidato nella procedura, ha impugnato l'intero percorso procedurale, inclusi i cinque verbali della commissione giudicatrice redatti tra novembre 2021 e marzo 2022, nonché il contratto eventualmente stipulato con la candidata vincitrice. La prof.ssa Montrasio ha a sua volta presentato un ricorso incidentale contestando aspetti della procedura e chiedendo, in subordine, l'annullamento del bando stesso e la riattribuzione dei punteggi.
Il quadro normativo
Le procedure di reclutamento di docenti universitari di ruolo sono disciplinate da norme che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e ragionevolezza nella valutazione dei candidati. Tali procedimenti devono svolgersi secondo criteri oggettivi prefissati e sono soggetti al controllo amministrativo per verificare che non siano stati violati principi costituzionali e ordinamentali. Il diritto amministrativo stabilisce che i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati e fondati su valutazioni ragionevoli, non arbitrarie né discriminatorie, ed esclude che la pubblica amministrazione possa esercitare poteri discrezionali in modo manifestamente irragionevole o in assenza di una logica valutativa coerente. Nel settore dell'accesso alle funzioni pubbliche e universitarie, la giurisprudenza amministrativa applica parametri molto rigorosi per controllare la legittimità delle scelte selettive.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della procedura concorsuale nel suo complesso e della valutazione operata dalla commissione giudicatrice. Fioravante contestava fondamentalmente gli atti della procedura, mentre la Montrasio, pur essendo stata designata vincitrice, denunciava a sua volta vizi della procedura e della valutazione, evidentemente in relazione a come erano stati attribuiti i punteggi o alla corretta applicazione dei criteri di valutazione. Il giudice amministrativo doveva quindi valutare se la procedura fosse stata condotta in conformità ai principi di correttezza amministrativa e se la commissione avesse operato secondo criteri di valutazione logici e coerenti, oppure se fossero intervenuti vizi procedurali o sostanziali che rendessero illegittimi gli atti adottati.
La motivazione del giudice
Il tribunale, dopo l'udienza pubblica del 22 febbraio 2023 e la relazione della consigliera estensore Alessandra Tagliasacchi, ha analizzato tanto il ricorso principale di Fioravante quanto il ricorso incidentale della Montrasio. Sebbene il testo della sentenza disponibile non esponga la motivazione nei dettagli, il fatto che il giudice abbia accolto entrambi i ricorsi e ordinato l'annullamento degli atti impugnati rivela che il tribunale ha ritenuto sussistenti vizi procedurali e sostanziali nella condotta della procedura. L'accoglimento del ricorso incidentale della Montrasio indica che il giudice ha riconosciuto come legittimamente fondate anche le censure della stessa candidata vincitrice, suggerendo difformità nella valutazione o nella applicazione dei criteri annunciati. La decisione di condannare l'Università al rimborso delle spese di giudizio a favore di Fioravante rispecchia l'accertamento definitivo dell'illegittimità dell'operato amministrativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha accolto tanto il ricorso principale proposto da Vincenzo Fioravante quanto il ricorso incidentale della prof.ssa Lorella Montrasio, annullando il decreto rettorale n. 499 del 4 marzo 2022, i cinque verbali della commissione giudicatrice e tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali. La sentenza ha inoltre ordinato l'annullamento o la caducazione di qualsiasi contratto eventualmente stipulato con la Montrasio, determinando così l'inefficacia giuridica di quella che era stata la procedura selettiva conclusasi. L'Università degli Studi di Brescia è stata infine condannata a rimborsare al prof. Fioravante le spese di giudizio nella somma di quattromila euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, mentre la sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.
Massima
Nelle procedure di reclutamento universitario di docenti di ruolo, la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e ragionevolezza nella condotta del procedimento e nella valutazione dei candidati comporta l'illegittimità di tutti gli atti adottati, indipendentemente dalla riuscita nella procedura del ricorrente, e legittima il ricorso amministrativo per l'annullamento del procedimento e degli atti correlati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - del decreto rettorale n. 499 del 4.03.2022 prot. 0112299, di approvazione degli atti della procedura di chiamata di un professore di prima fascia nel SSD ICAR/07 – Geotecnica, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica dell’Università degli Studi di Brescia; - dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 17.112021, n. 2 del 9.12.2021, n. 3 del 27.01.2022, n. 4 del 28.02.2022 e n. 5 del 1°.03.2022, ivi compresi i relativi allegati nonché della “relazione riassuntiva”; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli testé citati; e per l’annullamento o la caducazione o la declaratoria di inefficacia del contratto di lavoro (ad oggi non conosciuto) eventualmente stipulato tra l’Università degli Studi di Brescia e la prof.ssa Lorella Montrasio; in subordine, per la condanna dell’Amministrazione resistente a rinnovare le procedure di valutazione attraverso una commissione in composizione diversa da quella che ha espresso la graduatoria qui impugnata; per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Montrasio Lorella in data 4 luglio 2022: per l’annullamento, per quanto occorrere possa e in parte qua, - dei medesimi verbali n 1 del 17.11.2021 e n. 5 del 1°.03.2022 della Commissione giudicatrice, e dei relativi allegati, nonché della “Relazione riassuntiva finale”; e, in via di estremo subordine, - del decreto rettorale 20.05.2021, con il quale l’Università degli Studi di Brescia ha bandito il richiamato concorso; - e di ogni atto a essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi espressamente compresi gli altri verbali e il decreto rettorale n. 178 del 4.03.2022 prot. 0112299, di approvazione degli atti della procedura e, per quanto occorrer possa, per la conseguente condanna dell’Amministrazione alla riattribuzione dei punteggi emendati dai vizi denunciati. sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da Vincenzo Fioravante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Di Lascio e Saul Monzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Università degli Studi di Brescia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio presso gli uffici della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Lorella Montrasio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffrè e Maria Ughetta Bini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della terza, in Brescia, via Floriano Ferramola n. 14; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Brescia e di Lorella Montrasio e i relativi allegati; Visto il ricorso incidentale proposto da Montrasio Lorella e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi il ricorrente principale e la ricorrente incidentale i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l’Università degli Studi di Brescia a rifondere al prof. Vincenzo Fioravante le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 4.000,00, oltre ad accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato effettivamente versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →