PUBBLICO IMPIEGO - POLIZIA DI STATO - TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DISCONOSCIMENTO SCATTI STIPENDIALI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600200/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eugenio Carlo Sterza ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contro l'INPS per contestare il prospetto di liquidazione del suo trattamento di fine servizio. Il ricorrente lamentava che l'Istituto non aveva attribuito nel calcolo della liquidazione i cosiddetti "sei scatti stipendiali" previsti dall'art. 6 bis del D.l. 387/1987, a cui avrebbe avuto diritto in base alla sua posizione e ai servizi prestati. La controversia riguardava quindi il computo corretto delle somme dovute al termine del rapporto di lavoro con il settore pubblico, specificamente l'omissione di una componente retributiva che la norma prevedeva di aggiungere al trattamento finale.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nella disciplina del trattamento di fine servizio per il personale pubblico, in particolare per il personale della scuola, disciplinato dal D.l. 387/1987. L'art. 6 bis di questo decreto legislativo prevedeva il riconoscimento di sei scatti stipendiali, ossia incrementi economici da computare al momento della cessazione dal servizio, come componente aggiuntiva del TFS. Questa norma rappresenta una forma di gratificazione economica per il personale che matura determinati requisiti di servizio. L'INPS, quale ente responsabile della liquidazione del trattamento di fine servizio, è tenuto a rispettare integralmente le previsioni normative nel calcolo e nell'erogazione dei ratei spettanti al dipendente cessato dal servizio.
La questione giuridica
Il punto di diritto in controversia riguardava l'obbligo di includere i sei scatti stipendiali nel computo del trattamento di fine servizio e le conseguenze della loro omissione nel prospetto elaborato dall'INPS. La questione verteva sulla corretta interpretazione e applicazione dell'art. 6 bis D.l. 387/1987 e sul verificarsi in concreto dei presupposti che rendevano il ricorrente titolare di detto beneficio economico. Era inoltre rilevante stabilire se l'INPS avesse commesso un errore di calcolo o una violazione procedurale nella redazione del prospetto, e se tale vizio fosse suscettibile di rettifica mediante annullamento dell'atto impugnato.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto che il ricorrente aveva diritto ai sei scatti stipendiali secondo la norma applicabile e che l'INPS aveva illegittimamente omesso di attribuirli nel prospetto di liquidazione. Il collegio ha valutato la documentazione prodotta dal ricorrente riguardante la sua posizione e i requisiti acquisiti nel corso del servizio, accertando che sussistevano concretamente le condizioni previste dalla norma per il riconoscimento di questo beneficio. La decisione si è fondata sul principio della stretta osservanza delle norme in materia previdenziale e sulla necessaria completezza del calcolo liquidatorio, che non può discostarsi dagli elementi normativamente previsti. Il TAR ha inoltre considerato la natura vincolata della prestazione dell'INPS, tenuta a liquidare integralmente quanto dovuto secondo le disposizioni di legge.
La decisione
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il prospetto di liquidazione nella parte in cui non attribuiva i sei scatti stipendiali, ordinando così all'INPS di rettificare il calcolo e di corrispondere al ricorrente l'importo mancante relativo a questa componente retributiva. L'istituto è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in duemilacinquecento euro oltre oneri accessori. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, imponendo all'INPS di provvedere immediatamente alla rettifica del prospetto e all'erogazione delle somme dovute.
Massima
L'INPS è obbligato a includere integralmente i sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.l. 387/1987 nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, e il prospetto che ne ometta il computo è illegittimo e soggetto ad annullamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del D.l. 387/1987. sul ricorso numero di registro generale 182 del 2024, proposto da EUGENIO CARLO STERZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Chessa, Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’INPS –Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori se previsti dalla legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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