PUBBLICO IMPIEGO - GUARDIA DI FINANZA - TRATTAMENTO FINE SERVIZIO - DISCONOSCIMENTO SCATTI STIPENDIALI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600195/2026 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Marco Gisonna ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, impugnando il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'INPS. La contestazione verte specificamente sulla mancata attribuzione di sei scatti stipendiali al ricorrente, benefici previsti dalla normativa di riferimento. Il caso riguarda il calcolo e la determinazione della liquidazione spettante al lavoratore pubblico al termine del rapporto di servizio, una materia di rilevante importanza economica e previdenziale. La controversia si è sviluppata tra un dipendente pubblico e l'organo previdenziale responsabile della quantificazione dei diritti conseguiti nel corso della carriera lavorativa.
Il quadro normativo
La disciplina dei trattamenti di fine servizio e degli scatti stipendiali per i dipendenti pubblici trova fondamento nel decreto legge 387 del 1987, in particolare nell'articolo 6 bis, che prevede specifiche modalità di attribuzione e computo degli scatti stipendiali nel calcolo della liquidazione finale. Questa normativa si inserisce nel contesto più ampio della disciplina previdenziale e del pubblico impiego, ove gli scatti rappresentano riconoscimenti automatici legati all'anzianità di servizio e alla progressione della carriera. La corretta applicazione di queste disposizioni è fondamentale per garantire ai lavoratori il pieno godimento dei diritti maturati nel corso del rapporto di lavoro pubblico. L'INPS, quale ente gestore della previdenza dei dipendenti pubblici, è tenuta a rispettare scrupolosamente le previsioni normative nella liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava l'obbligo dell'INPS di includere i sei scatti stipendiali nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio secondo quanto previsto dall'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987. La questione implicava l'interpretazione corretta della norma e l'accertamento se l'amministrazione avesse correttamente applicato la disciplina vigente al caso concreto. Era in gioco il diritto del ricorrente a ottenere la piena e corretta liquidazione dei benefici maturati durante la carriera, diritto fondamentale nel rapporto di pubblico impiego.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'INPS non avesse correttamente applicato la normativa di riferimento escludendo i sei scatti stipendiali dal prospetto di liquidazione. La motivazione del giudice si è basata sulla constatazione che l'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987 prevede espressamente l'attribuzione di tali scatti ai lavoratori nelle condizioni ricorrenti nel caso del ricorrente. Il collegiale ha valutato che la prospettazione giuridica e fattuale presentata dal ricorrente era fondata sulla corretta interpretazione della norma e sulla sua corretta applicazione al caso concreto. L'INPS non aveva fornito una giustificazione legittima per l'esclusione dei sei scatti, configurando così un comportamento illegittimo dell'amministrazione previdenziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso di Marco Gisonna annullando il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui non attribuiva i sei scatti stipendiali. L'INPS è stata inoltre condannata al rimborso delle spese di lite, quantificate in duemilacinquecento euro, oltre agli oneri accessori previsti dalla legge, da corrispondere all'avvocato Claudio Parisi difensore del ricorrente. La sentenza è stata dichiarata esecutiva da parte dell'autorità amministrativa, rendendo cogente per l'INPS l'obbligo di provvedere alla rettificazione della liquidazione includendovi i sei scatti stipendiali.
Massima
L'INPS è tenuta ad attribuire gli scatti stipendiali nel prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio secondo le previsioni dell'articolo 6 bis del decreto legge 387 del 1987, e l'omissione di tale attribuzione configura un atto amministrativo illegittimo assoggettato ad annullamento in sede giurisdizionale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Costanza Cappelli, Referendario, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S. (Atto Rif. N. Pratica 002202100080179), nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del D.l. 387/1987. sul ricorso numero di registro generale 57 del 2024, proposto da MARCO GISONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - ROMA TUSCULANO, INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - BRESCIA, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Condanna l’INPS –Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre oneri accessori se previsti dalla legge, il tutto da distrarsi a favore dell’avv. Claudio Parisi dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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