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Sentenza n. 202600194/2026
16 febbraio 2026

Sentenza n. 202600194/2026

PUBBLICO IMPIEGO - SANITÀ - CONCORSO PER DIRIGENTE STRUTTURA COMPLESSA ASST - AVVISO DI SELEZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data16 febbraio 2026
Numero202600194/2026
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un medico specializzato in medicina interna ha impugnato un avviso pubblico emanato da una struttura ospedaliera della Lombardia per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di una struttura complessa di medicina generale. L'avviso richiedeva, come requisito di ammissione specifico, che l'anzianità di servizio fosse maturata esclusivamente presso le strutture sanitarie elencate nell'articolo 10 del DPR 484 del 1997, vale a dire presso strutture pubbliche, precludendo così il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita presso strutture sanitarie private accreditate. Il ricorrente, che aveva maturato parte della sua esperienza proprio presso strutture private accreditate, si è ritenuto ingiustamente escluso dalla partecipazione al bando e ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale contestando questa restrizione come irragionevole e discriminatoria. Successivamente, dopo la valutazione della commissione giudicatrice e l'attribuzione dell'incarico a un altro candidato, ha depositato motivi aggiunti impugnando anche il verbale della commissione e il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel settore del pubblico impiego sanitario e riguarda l'interpretazione dell'articolo 10 del DPR 484 del 10 dicembre 1997, che definisce i requisiti e le modalità per il conferimento di incarichi dirigenziali nelle strutture sanitarie pubbliche. Il riferimento normativo è fondamentale perché stabilisce quali esperienze professionali possono essere riconosciute come idonee per accedere a posizioni dirigenziali nel sistema sanitario nazionale. La questione coinvolge anche i principi generali di diritto amministrativo relativi alla proporzionalità dei requisiti rispetto agli obiettivi perseguiti e al principio di non discriminazione, nonché potenzialmente i diritti di libera circolazione e di uguaglianza di trattamento in ambito professionale. La disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali in sanità rappresenta un delicato equilibrio tra l'autonomia delle aziende sanitarie nel definire i profili ricercati e il rispetto dei diritti degli operatori sanitari.

La questione giuridica

Il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione dell'articolo 10 DPR 484/1997 e nella valutazione della legittimità di una clausola che esclude dal riconoscimento dell'anzianità tutta l'esperienza professionale maturata in strutture private accreditate, benché tali strutture operino nel sistema sanitario nazionale e forniscano prestazioni pubbliche. In altri termini, il ricorrente contestava la ragionevolezza di una restrizione che non considerasse equiparabile l'esperienza acquisita presso strutture private accreditate a quella presso strutture pubbliche, quando entrambe forniscono servizi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. La questione era giuridicamente rilevante perché toccava il delicato rapporto tra pubblica amministrazione e operatori privati accreditati, nonché la possibilità di creare ingiustificate discriminazioni basate sulla natura giuridica della struttura presso cui si è maturata l'esperienza, anziché sulla qualità e pertinenza della stessa esperienza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo all'avviso pubblico e alla deliberazione di emanazione dello stesso, accogliendo la tesi secondo cui l'esclusione tassativa dell'esperienza maturata presso strutture private accreditate costituisce una limitazione ingiustificata e sproporzionata. Il TAR ha probabilmente considerato che l'articolo 10 DPR 484/1997, pur prevedendo requisiti specifici di anzianità, non autorizza una restrizione così rigida che escluda integralmente le strutture private accreditate, le quali operano infatti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e richiedono competenze professionali analoghe a quelle richieste nelle strutture pubbliche. Al contempo, il giudice ha ritenuto di dover respingere i motivi aggiunti concernenti il verbale della commissione di valutazione e l'attribuzione dell'incarico, verosimilmente perché l'annullamento parziale dell'avviso pubblico e della deliberazione di emanazione aveva già eliminato il vizio radicale, ma non poteva retroattivamente invalidare la valutazione compiuta sulla base del bando originario. La decisione di compensare le spese di lite riflette una valutazione equilibrata della controversia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato in parte gli atti impugnati, specificamente l'avviso pubblico e la deliberazione di emanazione, nella parte in cui stabilivano che l'anzianità di servizio dovesse essere maturata esclusivamente presso le strutture pubbliche indicate nell'articolo 10 DPR 484/1997, senza considerare le strutture sanitarie private accreditate. Tuttavia, il giudice ha respinto il ricorso nei confronti del verbale della commissione di valutazione e della deliberazione di attribuzione dell'incarico, sebbene questo aspetto comporti la necessaria riapertura del procedimento di valutazione dei candidati sulla base del bando corretto. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, a significare che entrambe hanno avuto ragione in parte e torto in parte. L'ordine di esecuzione da parte dell'autorità amministrativa comporterà la riformulazione dell'avviso pubblico e presumibilmente la riapertura delle candidature.

Massima

L'esclusione tassativa dell'anzianità di servizio maturata presso strutture sanitarie private accreditate dai requisiti di accesso a incarichi dirigenziali in strutture pubbliche costituisce una limitazione ingiustificata e sproporzionata, in quanto priva di valida ragione che giustifichi il trattamento discriminatorio tra esperienze professionali di analoga qualità e rilevanza nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di direzione di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale dell’Ospedale di -OMISSIS-, pubblicato in G.U. 4 Serie Speciale Concorsi -OMISSIS-, e della deliberazione del Direttore Generale dell’-OMISSIS- -OMISSIS- 22/08/2024 n. -OMISSIS- di emanazione del medesimo avviso pubblico, nella parte in cui stabiliscono che l’anzianità di servizio, costituente requisito specifico di ammissione, deve essere maturata esclusivamente presso le strutture sanitarie indicate nell’art. 10 del DPR 484 del 10/12/1997 e non presso altre strutture sanitarie private accreditate.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 febbraio 2025:
- del verbale, in data 9/01/2025, della Commissione di valutazione dei candidati per l’attribuzione di nr. 1 incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-, nonché della deliberazione del Direttore generale dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 20/01/2025, avente ad oggetto “Conferimento incarico di direttore medico di struttura complessa della disciplina di medicina interna per la SC Medicina Generale Ospedale di -OMISSIS-”.
sul ricorso numero di registro generale 818 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Yvonne Messi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Battaglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e viste le note di passaggio in decisione depositate in giudizio da entrambe le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti:
a) lo accoglie in parte, limitatamente al ricorso introduttivo e al primo motivo aggiunto, e per l’effetto annulla in parte gli atti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti precisati in motivazione;
b) lo respinge nel resto;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e altri soggetti comunque menzionati in sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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