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Sentenza n. 202300127/2023

Sentenza n. 202300127/2023

PUBBLICO IMPIEGO - GUARDIA DI FINANZA - SANZIONE DISCIPLINARE - CONSEGNA PER GIORNI 2

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300127/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un dipendente della Guardia di Finanza, in servizio presso il Reparto Operativo Area Nord di Como, è stato destinatario di un provvedimento disciplinare comminato dal Comandante della struttura in data 19 marzo 2020, consistente nella sanzione di due giorni di consegna presso la caserma. Il ricorrente, ritenendo ingiusto e illegittimo detto provvedimento, ha presentato ricorso gerarchico presso il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, chiedendo l'annullamento della sanzione. Tuttavia, con determinazione del 5 agosto 2020, il Comando Regionale ha rigettato il ricorso gerarchico, reputandolo infondato e mantenendo ferma la sanzione originaria. Il dipendente, non ritenendosi soccorso dalla procedura interna, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sia la determina di rigetto che la sanzione disciplinare sottostante, proponendo ricorso per l'annullamento di entrambi i provvedimenti.

Il quadro normativo

La materia del contendere riguarda il diritto disciplinare del pubblico impiego, specificamente quello dei militari della Guardia di Finanza, che costituisce settore del diritto amministrativo soggetto a limitazioni e peculiarità derivanti dallo statuto militare. La sanzione disciplinare inflitta al ricorrente deve rispettare i principi generali del diritto amministrativo quali il principio di legalità, il principio di proporzionalità, il diritto alla difesa e il diritto al ricorso gerarchico. Inoltre, il procedimento disciplinare deve seguire le modalità stabilite dalla normativa speciale in materia di personale della Guardia di Finanza, garantendo la piena osservanza delle formalità essenziali e il rispetto del diritto di ricorso gerarchico come strumento di tutela interna. Il rigetto del ricorso gerarchico deve essere fondato su valutazioni razionali e motivate, e non può costituire occasione per confermare acriticamente il provvedimento di primo grado senza riesaminare la questione nel merito.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda la legittimità della sanzione disciplinare e, in particolare, la correttezza del procedimento di rigetto gerarchico rispetto alla quale il Tribunale ha dovuto valutare se il Comando Regionale avesse correttamente esercitato il potere di riesame. La questione sottesa è se il provvedimento disciplinare e il successivo rigetto gerarchico fossero stati adottati rispettando i principi di legalità, proporzionalità e corretto esercizio del potere discrezionale nel settore della disciplina militare. Il ricorrente contestava evidentemente il fondamento della sanzione e la motivazione addotta dal Comando Regionale nel rigetto del ricorso, ritenendoli insufficienti o viziati da errori di valutazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo avervi attentamente esaminato gli atti della causa durante l'udienza pubblica del 8 febbraio 2023 e sentito i contributi difensivi delle parti, ha operato un riesame complessivo della legittimità dei provvedimenti impugnati. Sebbene la sentenza non contenga un'articolata motivazione estesa (elemento ricorrente nelle sentenze di accoglimento rapido), il fatto che il ricorso sia stato accolto denota che il collegio giudicante ha ritenuto sussistenti vizi rilevanti nei provvedimenti, probabilmente difetto di motivazione adeguata del rigetto gerarchico, mancanza di riesame effettivo della questione di merito oppure violazione di principi sostanziali nel comminamento della sanzione disciplinare. L'accoglimento integrale del ricorso suggerisce che il giudice abbia riscontrato profili di illegittimità tali da rendere necessario non solo l'annullamento della determina di rigetto bensì anche quello della sanzione originaria quale conseguenza logica e giuridica.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e annullato sia la determina del Comando Regionale Lombardia del 5 agosto 2020 che ha rigettato il ricorso gerarchico sia il provvedimento originario del Comandante del R.O.A.N. di Como del 19 marzo 2020 concernente la sanzione disciplinare di due giorni di consegna. Le amministrazioni convenute, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, sono state condannate al versamento delle spese di lite a favore del ricorrente nel importo di 2.500 euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Il Tribunale ha inoltre ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento integrale dei dati personali del ricorrente secondo le normative sulla protezione dei dati personali.

Massima

La sanzione disciplinare inflitta a un militare della Guardia di Finanza è illegittima qualora il successivo riesame gerarchico sia stato condotto senza un effettivo riesame della questione sostanziale o in violazione dei principi di legalità, proporzionalità e corretta motivazione del provvedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Luca Pavia,	Referendario
per l'annullamento
- della Determina del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza del 5 agosto 2020 prot. n. -OMISSIS-con la quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso il provvedimento n. -OMISSIS-, datato 19 marzo 2020 del Comandante del R.O.A.N. di Como in quanto ritenuto infondato, notificata in pari data all’interessato;
- di gli atti presupposti e consequenziali, conosciuti e non tra i quali, in particolare, il provvedimento n. -OMISSIS-, datato 19 marzo 2020 del Comandante del R.O.A.N. di Como concernente la sanzione disciplinare di due giorni di consegna inflitta al ricorrente.
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e del Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato (ove versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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