PUBBLICA SICUREZZA - ARMI E MUNIZIONI - LICENZA - PORTO FUCILE USO TIRO A VOLO - REVOCA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300158/2023 |
| Esito | DICHIARA IRRICEVIBILE |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha proposto ricorso amministrativo innanzi al TAR della Lombardia per contestare una revoca di licenza di porto fucile ad uso tiro a volo, provvedimento emanato dalle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. La revoca rappresenta un'ablazione di un diritto precedentemente acquisito e disciplinato da una specifica licenza, incidendo direttamente sulla possibilità dell'interessato di praticare attività venatoria o di tiro sportivo con riferimento al fucile interessato. Il ricorso veniva proposto contro tale provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo e lesivo dei diritti del ricorrente, in un contesto normativo dove la materia delle armi e munizioni è strettamente regolata da disposizioni di legge e da atti amministrativi della questura competente per territorio. La contesa nasceva dalla valutazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo di revoca della licenza.
Il quadro normativo
La disciplina delle armi da fuoco e delle licenze di porto è contenuta principalmente nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nella normativa regionale applicabile. Le licenze di porto fucile per uso di tiro a volo sono soggette a regime autorizzatorio specifico, con poteri amministrativi di rilascio, modifica e revoca in capo alle questure. La revoca di una licenza costituisce un atto amministrativo sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che non sussistano vizi di ricevibilità della domanda che impediscono al giudice amministrativo di pronunciarsi nel merito della controversia. Le cause di irricevibilità riguardano carenze di natura procedurale, soggettiva o oggettiva che rendono il ricorso non idoneo a ottenere una pronuncia di merito.
La questione giuridica
La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la ricevibilità della impugnazione del provvedimento di revoca, con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilità della domanda rispetto ai requisiti procedurali e soggettivi stabiliti dal codice del processo amministrativo. Il ricorrente contestava la legittimità della revoca della propria licenza, prospettando inosservanza di norme procedurali o sostanziali nella formazione del provvedimento. Tuttavia, la questione prioritaria attinente alla ricevibilità del ricorso si configurava come preliminare rispetto al merito, implicando una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una pronuncia nel merito della controversia.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia ha effettuato la verifica dei presupposti di ricevibilità del ricorso secondo le disposizioni codicistiche, riscontrando l'esistenza di un vizio che preclude la pronuncia nel merito. L'ordinanza di irricevibilità rivela l'accertamento che il ricorso difettava di uno o più elementi essenziali richiesti dal codice del processo amministrativo, quali la legittimazione ad agire, l'interesse ad agire, il previo esaurimento dei rimedi amministrativi ove dovuti, o altre condizioni procedurali definite dalla legge. Il collegio ha ritenuto che tali carenze fossero insanabili mediante poteri istruttori del giudice e costituissero causa ostativa alla prosecuzione del giudizio nel merito. La decisione di irricevibilità conclude il processo senza valutazione del contenuto sostanziale della doglianza relativa alla legittimità della revoca.
La decisione
Il TAR Lombardia dichiara irricevibile il ricorso proposto contro la revoca della licenza di porto fucile per tiro a volo, disponendo conseguentemente il rigetto della domanda amministrativa per carenza dei presupposti processuali o soggettivi richiesti dalla legge. Il ricorrente rimane dunque privo di una pronuncia nel merito sugli aspetti di legittimità della revoca, potendo eventualmente adire giurisdizioni alternative ove sussistessero i presupposti procedurali necessari o rimedi diversi se previsti dalla normativa. Né potrà riproporre la medesima istanza se fondato sui medesimi vizi di ricevibilità già verificati dal collegio. Le spese del giudizio rimangono generalmente assorbite o a carico del ricorrente secondo le regole ordinarie del processo amministrativo.
Massima
La mancanza di presupposti di ricevibilità del ricorso amministrativo determina irricevibilità della domanda indipendentemente dal merito della controversia, precludendo la pronuncia del giudice sulla legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento del provvedimento CAT. 6F/TAW/2020-Div. PAS emesso dalla Questura di Mantova, Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione di revoca della licenza di porto fucile uso TAV n. -OMISSIS-, emesso il 29.01.2020 e notificato in pari data; sul ricorso numero di registro generale 336 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Rossato e Ilaria Castagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questure di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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