Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA—DICHIARA IRRICEVIBIL
Sentenza n. 202300158/2023
Pubblica Sicurezza - Armi E Munizioni - Licenza - Porto Fucile Uso Tiro A Volo - Revoca
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Alessandra Tagliasacchi, Consigliere, Estensore Luca Pavia, Referendario per l’annullamento del provvedimento CAT. 6F/TAW/2020-Div. PAS emesso dalla Questura di Mantova, Divisione Polizia Amministrativa Sociale e Immigrazione di revoca della licenza di porto fucile uso TAV n. -OMISSIS-, emesso il 29.01.2020 e notificato in pari data; sul ricorso numero di registro generale 336 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Rossato e Ilaria Castagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno - Questura di Mantova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede della medesima, in Brescia, via S. Caterina n. 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questure di Mantova; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e udito per parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale; Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile. Condanna il signor -OMISSIS- a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 1.500,00. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
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