PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO - STUDENTE - MANCATO SUPERAMENTO ESAME DI STATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300876/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno studente ha presentato ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia al fine di contestare il Verbale della sottocommissione d'esame relativo all'anno scolastico 2020/2021, nel quale gli era stato notificato il non superamento dell'esame di Stato, datato 19 giugno 2021. Il ricorrente, assistito dall'avvocato Gianmarco Sbaraini, ha impugnato il giudizio negativo della commissione, chiedendo l'annullamento di tale verbale e di tutti gli atti ad esso preordinati, consequenziali e comunque connessi. Il Ministero dell'Istruzione è costituito nel giudizio per difendere il provvedimento contestato. Nel corso del procedimento, però, il ricorrente ha dichiarato una sopravvenuta carenza di interesse mediante istanza protocollata il 14 novembre 2023, comunicando al giudice di non aver più interesse alla prosecuzione della controversia.
Il quadro normativo
La sentenza trova il suo fondamento procedurale negli articoli 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, del codice del procedimento amministrativo, che disciplinano i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e, in particolare, la carenza sopravvenuta di interesse legittimo della parte ricorrente. La carenza di interesse sopravvenuta rappresenta una causa di estinzione del procedimento amministrativo riconosciuta dalla legge quando l'interesse della parte, inizialmente sussistente al momento della proposizione del ricorso, cessa di esistere nel corso del giudizio, rendendo inidoneo a produrre effetti utili il provvedimento amministrativo che il giudice potrebbe emanare. In materia di esami di Stato e valutazioni scolastiche, il quadro normativo si fonda principalmente sulla disciplina contenuta nel decreto legislativo numero 62 del 2017 e successive modifiche, nonché sui regolamenti che disciplinano le procedure di valutazione e gli organi collegiali competenti.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia originaria riguardava il merito della valutazione espressa dalla sottocommissione d'esame, ossia se il giudizio di non superamento dell'esame di Stato fosse stato correttamente espresso secondo le norme e i criteri previsti. Tuttavia, la questione giuridica principale che il giudice ha dovuto affrontare è di natura processuale e non più di merito: se il ricorso rimane procedibile quando il ricorrente dichiari la propria carenza di interesse e quindi manifesti l'assenza dell'utilità della pronuncia giudiziale. La perdita di interesse sopravvenuta ha trasformato radicalmente la natura della controversia da una questione di merito sulla legittimità dell'esame a una mera questione di procedibilità processuale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, composto da Bernardo Massari in qualità di Presidente, Mauro Pedron come Consigliere e Luigi Rossetti come Referendario ed Estensore, ha ritenuto che sussistessero integralmente i presupposti per dichiarare il ricorso improcedibile in base al codice del procedimento amministrativo. Il giudice ha considerato che, una volta dichiarata esplicitamente la carenza di interesse dalla parte ricorrente, il procedimento non potrebbe più produrre effetti utili neppure accogliendo completamente le domande della parte, rendendo l'esercizio della giurisdizione amministrativa privato di significato pratico e concreto. L'intenzione del ricorrente di rinunciare alla prosecuzione della controversia ha fatto venir meno l'elemento essenziale che consente l'esercizio del potere giurisdizionale, vale a dire la sussistenza di un interesse legittimo in capo a colui che ricorre. Tale dichiarazione è idonea ad estinguere automaticamente il rapporto processuale senza necessità che il giudice affronti e risolva i profili di merito relativi alla legittimità del giudizio della commissione d'esame.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo che le spese di giudizio fossero compensate fra le parti, come di consueto avviene in tali ipotesi per evitare che la parte che ha dichiarato la carenza di interesse debba comunque sopportare oneri economici. Il giudice ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, confermando la definitività e l'efficacia del provvedimento dichiarativo di improcedibilità. La sentenza ha inoltre disposto, secondo quanto previsto dagli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo numero 196 del 2003 e dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo, a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata, specialmente in ambito scolastico.
Massima
Qualora il ricorrente dichiari sopravvenuta carenza di interesse nel corso del procedimento amministrativo, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile senza necessità di pronunciarsi nel merito, in quanto viene meno l'elemento essenziale della sussistenza dell'interesse legittimo indispensabile per l'esercizio della giurisdizione amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - del Verbale n. 8 della sottocommissione d’esame l’anno scolastico 2020/2021, datato 19 giugno 2021 contenente il giudizio di non superamento dell’esame di Stato, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi all’oggetto della presente impugnazione. sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Sbaraini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione; Vista la Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del 14/11/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso; Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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