Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300876/2023

Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Superiore Di Secondo Grado - Studente - Mancato Superamento Esame Di Stato

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del Verbale n. 8 della sottocommissione d’esame l’anno scolastico 2020/2021, datato 19 giugno 2021 contenente il giudizio di non superamento dell’esame di Stato, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali e comunque connessi all’oggetto della presente impugnazione.
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianmarco Sbaraini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona dei legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Istruzione;
Vista la Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse del 14/11/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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