Sentenza n. 202300850/2023
Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Superiore Di Secondo Grado - Studente - Non Ammissione Alla Classe Successiva
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un consiglio di classe di una scuola secondaria ha deliberato, nel settembre 2021, la non promozione di un'alunna, proponendone la ripetizione dell'anno scolastico. I genitori della studentessa hanno immediatamente proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando il verbale del consiglio di classe e chiedendone l'annullamento. La richiesta cautelare mirava al rifacimento dell'intero procedimento di scrutinio in diversa composizione, applicando specifici criteri ministeriali dettati dal Ministero dell'Istruzione per il periodo emergenziale della pandemia COVID-19, durante il quale la didattica era stata svolta a distanza o in forma mista. I genitori ricorrenti sostenevano che il consiglio di classe non avesse correttamente applicato le direttive ministeriali che dovevano orientare le valutazioni in quell'anno scolastico caratterizzato da continue interruzioni e difficoltà didattiche.
Il quadro normativo
La valutazione degli alunni nel sistema scolastico italiano è disciplinata da norme generali di legge, ma assume caratteristiche specifiche nei periodi emergenziali regolati mediante ordinanze e note ministeriali. Nel 2021, il Ministero dell'Istruzione aveva emanato la nota n. 699 del 6 maggio 2021 e l'ordinanza ministeriale n. 159 del 17 maggio 2021, le quali contenevano indicazioni specifiche per la conduzione degli scrutini finali in un contesto ancora fortemente condizionato dalla pandemia e dalla didattica a distanza. Tali disposizioni miravano a bilanciare la necessità di garantire standard valutativi adeguati con l'esigenza di considerare le difficoltà oggettive incontrate dagli studenti durante la didattica emergenziale. Il Tribunale Amministrativo si doveva confrontare con la verifica del corretto svolgimento del procedimento valutativo alla luce di questi criteri ministeriali specifici.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il consiglio di classe avesse correttamente e completamente applicato i criteri ministeriali dettati per lo scrutinio nel periodo emergenziale, oppure se avesse omesso o disapplicato tali criteri, determinando così un provvedimento illegittimo. I ricorrenti contestavano sostanzialmente la metodologia e i parametri utilizzati per la valutazione finale della propria figlia, ritenendo che il consiglio non avesse considerato adeguatamente l'impatto della didattica a distanza sulle condizioni di apprendimento e che avrebbe dovuto applicare una valutazione più flessibile e comprensiva del contesto emergenziale. La questione era giuridicamente rilevante poiché toccava il difficile equilibrio tra l'autonomia dei docenti nella valutazione e il vincolo al rispetto delle direttive ministeriali, nonché il diritto degli studenti a una valutazione corretta e conforme ai criteri legali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, nell'esaminare il ricorso, ha ritenuto che il procedimento di scrutinio e la deliberazione della non promozione non contenessero i vizi denunciati dai ricorrenti. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione ampia, è ragionevole inferire che il collegio giudicante abbia verificato la conformità dell'operato del consiglio di classe alle disposizioni ministeriali vigenti e abbia ritenuto che i criteri di valutazione fossero stati correttamente applicati. Il giudice amministrativo, nel sindacare provvedimenti scolastici di questa natura, mantiene un margine di deferenza verso le decisioni collegiali dei docenti, a meno che non vi siano vizi procedurali manifesti o violazioni evidenti di norme di legge. Nel caso in esame, non è emerso che il consiglio avesse disapplicato i criteri ministeriali o avesse operato in violazione delle ordinanze richiamate dai ricorrenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, confermando così la legittimità della deliberazione con cui il consiglio di classe aveva proposto la ripetenza dell'alunna. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, seguendo il principio generale che ciascuna parte supporti le proprie spese quando il ricorso non sia manifestamente infondato. La sentenza è stata ordinata esecutiva dall'autorità amministrativa competente, salva la possibilità per i ricorrenti di esperire ulteriori rimedi processuali in sede di appello o cassazione.
Massima
Il consiglio di classe, nel procedimento di scrutinio finale, legittimamente delibera la non promozione di uno studente quando applica correttamente i criteri ministeriali di valutazione, fermo restando il margine discrezionale riconosciuto ai docenti nella valutazione didattica e il dovere di considerare il contesto emergenziale normato dalle direttive ministeriali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Luigi Rossetti, Referendario per l'annullamento - del verbale del Consiglio di classe del 6.9.2021 n. 601, trasmesso in data 11.10.2021, con cui lo stesso Consiglio propone all'alunna di ripetere l'anno scolastico già frequentato; - di ogni altro precedente o successivo provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, con la precisazione che l’istanza cautelare è volta ad ottenere il rifacimento delle operazioni di scrutinio da parte del Consiglio di classe, in diversa composizione, con l'applicazione dei criteri ministeriali di cui alla nota ministeriale (MIUR) n. 699 del 6.5.2021, dell'ordinanza ministeriale n. 159 del 17.5.2021 e, richiamato lo stato emergenziale nei predetti provvedimenti nonché l'utilizzo dello strumento della didattica a distanza, con l'utilizzo altresì dei criteri di cui all'ordinanza ministeriale n. 11 del 16.5.2020. sul ricorso numero di registro generale 932 del 2021, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Bonalumi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’-OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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