Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMADICHIARA DIFETTO DI

Sentenza n. 202300808/2023

Pubblica Istruzione - Docente - Emergenza Epidemiologica Da Covid-19 - Inosservanza Obbligo Vaccinale - Sospensione Temporanea Dall'attività Lavorativa

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una dipendente dell'ITIS Paleocapa di Bergamo ricorre al TAR di Brescia contro tre provvedimenti dell'istituto scolastico che riguardano l'obbligo vaccinale COVID-19. Il primo provvedimento, del 8 gennaio 2022, accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della ricorrente e dispone la sua immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il secondo, del 5 febbraio 2022, rigetta una richiesta di assegno alimentare presentata dalla medesima. Il terzo, notificato il 18 dicembre 2021, è un invito a trasmettere documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. La ricorrente contesta tutti questi atti chiedendone l'annullamento nonché l'annullamento di ogni atto presupposto, preordinato o connesso. La controversia sorge nel contesto della gestione della pandemia COVID-19 e dell'attuazione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico, una materia che ha sollevato significative questioni giuridiche relative al bilanciamento tra la tutela della salute pubblica e i diritti individuali dei lavoratori.

Il quadro normativo

La materia è regolata da molteplici fonti normative che includono i decreti legge in materia di vaccinazione obbligatoria per il personale della scuola, il codice del processo amministrativo che disciplina la giurisdizione e la competenza del giudice amministrativo, nonché le disposizioni del diritto del lavoro relative alla sospensione dal servizio. Nel periodo considerato erano vigenti norme che imponevano l'obbligo vaccinale come condizione per l'esercizio di attività quali quella di insegnante e dipendente scolastico, con conseguenze sulla posizione contrattuale e sulla retribuzione dei lavoratori non vaccinati. La questione investe anche il diritto della persona, comprendendo il diritto alla salute, la libertà personale e il diritto al lavoro. Il quadro risulta pertanto multidisciplinare e complesso, necessitando dell'integrazione di norme amministrative, lavoristiche e costituzionali.

La questione giuridica

Il nodo centrale della controversia concerne l'individuazione corretta della giurisdizione, ovvero se il TAR sia il giudice competente a decidere della questione oppure se la controversia debba essere sottoposta al giudice ordinario. La ricorrente contesta sia l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e le conseguenze sulla posizione lavorativa, sia il rigetto della richiesta di assegno alimentare, prospettando violazioni di diritti fondamentali e illegittimità amministrativa dei provvedimenti. Tuttavia, la natura prevalentemente lavoristica dei diritti coinvolti, quale la posizione contrattuale, la sospensione dal servizio e le conseguenze economiche ad essa correlate, potrebbe configurare una materia di competenza della giurisdizione ordinaria piuttosto che amministrativa. La corretta allocazione della giurisdizione risulta pertanto questione preliminare e decisiva per il prosieguo del giudizio.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, pur riconoscendo la rilevanza della controversia e la serietà dei diritti in questione, conclude che il TAR difetta di giurisdizione rispetto alle materie sollevate dalla ricorrente. Tale conclusione si basa sulla considerazione che i provvedimenti impugnati e le loro conseguenze attengono prevalentemente al rapporto di lavoro e ai diritti contrattuali della dipendente, nonché alle pretese di natura economica e risarcitoria, materie nelle quali la giurisdizione è riservata al giudice ordinario. Sebbene il procedimento amministrativo di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale presenti una forma formalmente amministrativa, gli effetti sostanziali sulla posizione lavorativa della ricorrente, la sospensione dal servizio e le relative conseguenze economiche ne configurano l'essenza come controversia di natura lavoristica. Il TAR ritiene pertanto che il giudice ordinario sia il foro competente per decidere sulla fondatezza delle contestazioni mosse dalla ricorrente e sui relativi rimedi giurisdizionali disponibili.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario. Compensa le spese di giudizio fra le parti e ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Inoltre prescrive che la Segreteria proceda al completo oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di ogni dato idoneo a rivelarne lo stato di salute, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza dei dati sanitari secondo il GDPR. La ricorrente dovrà dunque rimettersi al giudice ordinario per far valere le proprie pretese relative alla sospensione dal servizio, all'assegno alimentare e a ogni altro diritto economico conseguente ai provvedimenti contestati.

Massima

Quando la controversia riguardi gli effetti di un provvedimento di obbligo vaccinale sulla posizione lavorativa di un dipendente, inclusa la sospensione dal servizio e le conseguenti pretese di natura economica e risarcitoria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anziché al giudice amministrativo, poiché la sostanza della controversia attiene al rapporto di lavoro e ai diritti contrattuali piuttosto che all'esercizio del potere amministrativo. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA con Presidente Angelo Gabbricci, Referendario Estensore Alessandro Fede e Referendario Marilena Di Paolo. Il ricorso numero 321 del 2022 è stato proposto da una ricorrente, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Leali con domicilio digitale presso la PEC dei Registri di Giustizia, avverso il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Sono stati visti il ricorso e i relativi allegati, l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, gli articoli 35 comma 1 e 85 comma 9 del codice di procedura amministrativa, e tutti gli atti della causa. La causa è stata sottoposta a relazione nella pubblica udienza del 25 ottobre 2023 da parte del dott. Alessandro Fede e le parti sono state ascoltate dai rispettivi difensori secondo quanto specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue, il Tribunale amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la giurisdizione al giudice ordinario. Dispone il compensamento delle spese di giudizio fra le parti e ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e all'articolo 9 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 numero 101, il Tribunale manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute. La sentenza è stata così decisa in Brescia nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati predetti. L'esito è stata la dichiarazione di difetto di giurisdizione. La Corte era il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione Brescia, sezione prima.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Alessandro Fede,	Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo,	Referendario
per l'annullamento
(i) del provvedimento dell’ITIS Paleocapa di Bergamo prot. 0000107 dell’8.1.2022, con il quale è stata accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della ricorrente e la stessa è stata immediatamente sospesa dal diritto di svolgere l'attività lavorativa;
(ii) dell’atto dell’ITIS Pietro Paleocapa di Bergamo prot. 0001058 del 5.2.2022 con il quale è stata rigettata la richiesta di assegno alimentare presentata dalla ricorrente;
(iii) dell’invito dell’ITIS Paleocapa di Bergamo, notificato alla ricorrente il 18.12.2021, a trasmettere la documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale;
(iv) di ogni atto presupposto, preordinato e/o connesso e collegato.
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Leali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 il dott. Alessandro Fede e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità della ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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