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Sentenza n. 202300755/2023

Sentenza n. 202300755/2023

PUBBLICA ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300755/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un alunno di una scuola secondaria di primo grado in Lombardia è stato giudicato non ammissibile alla classe III a seguito dello scrutinio finale tenuto il 13 giugno 2023, giudizio successivamente pubblicato il 17 giugno 2023. I genitori dell'alunno, esercenti la responsabilità genitoriale, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sezione staccata di Brescia per ottenere l'annullamento di questo giudizio di non ammissione. Il ricorso, registrato come numero 601 del 2023, contestava la legittimità del provvedimento adottato dall'istituzione scolastica sulla base della valutazione del profitto raggiunto durante l'anno scolastico. I ricorrenti erano assistiti da due avvocati specializzati in diritto amministrativo, mentre il Ministero dell'Istruzione e del Merito era rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. La controversia rappresentava una questione rilevante riguardante i diritti dello studente e il procedimento di valutazione scolastica nel contesto della scuola dell'obbligo.

Il quadro normativo

La materia della valutazione e della promozione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 62/2017 sulla valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria, nonché dai regolamenti di istituto che recepiscono le direttive ministeriali sulla valutazione del rendimento scolastico. Il diritto all'istruzione è garantito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana, i quali stabiliscono il diritto all'istruzione gratuita e il principio per cui l'istruzione è aperta a tutti. Il processo valutativo e i giudizi di ammissione o non ammissione alla classe successiva devono rispettare i principi di trasparenza, correttezza procedurale e proporzionalità, oltre al rispetto della dignità dell'alunno. La sentenza richiama inoltre il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il Decreto Legislativo n. 196/2003 per la protezione dei dati personali, elementi critici quando si tratta di documentazione che identifica minori.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della decisione della scuola di non ammettere l'alunno alla classe successiva, ovvero se tale provvedimento fosse stato adottato in conformità alle norme procedurali e sostanziali previste dalla legge, e se fossero stati rispettati i criteri di valutazione definiti dalla normativa vigente. I genitori contestavano il giudizio finale, verosimilmente basandosi su argomentazioni relative all'impropria applicazione dei criteri valutativi, all'assenza di adeguate procedure di valutazione, o al mancato rispetto di diritti procedurali durante lo scrutinio finale. La questione rivestiva rilievo generale per l'interpretazione dei poteri della pubblica amministrazione scolastica nel bilanciare il diritto all'istruzione degli studenti con la necessità di mantenere standard valutativi adeguati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nella sua valutazione della controversia nel corso dell'udienza pubblica del 4 ottobre 2023, ha analizzato gli atti sottoposti a giudizio e ha ascolto le argomentazioni dei difensori delle parti. Durante il procedimento, tuttavia, è emerso che la materia del contendere è venuta meno, il che significa che la controversia non poteva più essere decisa nel merito perché le circostanze di fatto che l'avevano generata erano venute meno. Ciò poteva accadere perché il provvedimento originario era stato annullato dalla stessa amministrazione scolastica, oppure perché il ricorso era stato ritirato dalle parti, o ancora perché la situazione fattuale si era modificata in modo tale da rendere il ricorso privo di oggetto. Il Collegio, accertata questa condizione processuale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, elemento che non consente al giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ma risolve comunque la questione processuali in modo appropriato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, affermando che non era più possibile proseguire il giudizio nel merito poiché la controversia era stata risolta o aveva perso di rilevanza. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, ossia ciascuna parte sopporta le proprie spese senza che vi sia una condanna verso l'altra. La sentenza ha inoltre ordinato l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati idonei a identificare i ricorrenti e l'alunno, garantendo così la tutela della privacy del minore in conformità alle normative sulla protezione dei dati personali. Infine, è stato disposto che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa competente, legittimando gli eventuali atti conseguenti al suo pronunciamento.

Massima

Quando la materia del contendere viene meno nel corso di un giudizio amministrativo relativo a decisioni scolastiche, il giudice dichiara la cessazione della controversia senza pronunciarsi nel merito, garantendo comunque la protezione dei dati personali del minore interessato e il compenso equo delle spese di giudizio tra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del giudizio di non ammissione alla classe III della scuola secondaria di primo grado dell''alunno -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale del 13.06.2023 (doc. 1) successivamente pubblicato in data 17.06.2023 e di ogni atto antecedente, preordinato e conseguente.
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l’art.34 co.5, cod.proc.amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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