Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—DICHIARA CESSATA MAT
Sentenza n. 202300755/2023
Pubblica Istruzione - Scuola Secondaria Superiore Di Primo Grado - Non Ammissione Alla Classe Successiva
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento del giudizio di non ammissione alla classe III della scuola secondaria di primo grado dell''alunno -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale del 13.06.2023 (doc. 1) successivamente pubblicato in data 17.06.2023 e di ogni atto antecedente, preordinato e conseguente. sul ricorso numero di registro generale 601 del 2023, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell' Universita' e della Ricerca, non costituiti in giudizio; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visto l’art.34 co.5, cod.proc.amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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