PUBBLICA ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STUDENTE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300723/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una famiglia ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia la decisione adottata dal consiglio di classe il 9 giugno 2021, con la quale è stata disposta la non ammissione del proprio figlio minore alla classe successiva. Il ricorso è stato proposto dalla genitore esercente la potestà genitoriale in rappresentanza del minore, lamentando la violazione dei diritti scolastici del figlio e chiedendo l'annullamento della delibera di respingimento che gli impediva il passaggio al grado di istruzione superiore. La controversia riguardava un atto rilevantissimo nella carriera scolastica, quale il diniego della promozione alla classe seguente, con conseguenti implicazioni sia sul percorso didattico del minore che sulla sua situazione amministrativa scolastica. Il ricorso è stato iscritto al numero 524 del 2021 presso il TAR della sezione staccata di Brescia.
Il quadro normativo
La materia della valutazione degli alunni e della loro ammissione alle classi successive è disciplinata dalle disposizioni sulla pubblica istruzione italiana, in particolare dalla normativa sugli ordinamenti scolastici e dai regolamenti di valutazione adottati dalle istituzioni scolastiche. Il diritto dello studente a una valutazione corretta e trasparente, secondo criteri e modalità stabilite in via preventiva, è un principio costituzionale protetto dalla Repubblica. La decisione di non ammissione alla classe successiva costituisce un atto amministrativo endoprocedimentale del consiglio di classe che incide direttamente sulla posizione giuridica dello studente e può essere sottoposto a sindacato giurisdizionale amministrativo quando sussistono vizi di illegittimità. Le ricorse amministrative avverso tali decisioni devono essere proposte entro il termine di sessanta giorni e mantengono rilevanza processuale fino a quando non venga meno l'interesse concreto della parte al loro accoglimento.
La questione giuridica
Il ricorso contiene l'impugnazione di una decisione che ha ricusato il passaggio del minore alla classe successiva, sollevando questioni relative alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, alla considerazione delle circostanze personali dello studente e al rispetto delle procedure che dovevano essere seguite nell'adozione della delibera. La famiglia contestava la legittimità della decisione del consiglio di classe, presumibilmente ritenendo che fossero stati violati diritti sostanziali del minore nella valutazione o che fossero stati commessi errori procedurali nell'iter deliberativo. La questione si concentrava sul diritto fondamentale dell'alunno a una valutazione imparziale e al progressivo percorso scolastico, in contrasto con il potere organizzativo e valutativo dell'istituzione scolastica di non ammettere il passaggio quando le competenze acquisite fossero ritenute insufficienti. Si trattava di una controversia tipicamente amministrativa, nella quale il giudice avrebbe dovuto vagliare il merito della decisione scolastica sotto il profilo della legittimità.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa e articolata, il collegio giudicante ha ritenuto che nel corso del tempo intercorso tra la proposizione del ricorso (2021) e l'udienza pubblica dinanzi al tribunale (20 settembre 2023) fossero sopraggiunte circostanze di fatto che avevano determinato l'insussistenza di un interesse attuale e concreto della parte al provvedimento impugnato. Il difetto sopravvenuto di interesse si verifica comunemente quando il ricorrente ha acquisito una posizione equivalente a quella che avrebbe ottenuto con l'accoglimento del ricorso, oppure quando il periodo temporale cui la decisione impugnata si riferiva è ormai trascorso e privo di effetti pratici continuativi. È probabile che l'alunno, nel corso dei due anni intercorsi, sia stato comunque ammesso alle classi successive, abbia superato l'anno di riferimento della non ammissione ovvero abbia comunque conseguito la posizione scolastica contro la quale il ricorso era stato proposto. In tal caso, l'accoglimento del ricorso non avrebbe più prodotto effetti concreti, rendendo la controversia priva di utilità processuale dal punto di vista della tutela del ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rigettandone così la pretesa di merito senza scendere nel vaglio della legittimità della delibera di non ammissione. Le spese di lite sono state compensate fra le parti, secondo il principio generale che in caso di improcedibilità il giudice non deve far gravare completamente i costi del processo su una delle parti in causa. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di provvedere all'esecuzione del provvedimento, oltre a disporre l'oscuramento dei dati personali delle parti al fine di proteggere i diritti della dignità della famiglia e del minore, secondo le disposizioni sulla privacy.
Massima
La sopravvenuta carenza di interesse causa l'improcedibilità del ricorso amministrativo, qualora il tempo trascorso e le mutate circostanze di fatto abbiano reso vana la tutela giurisdizionale richiesta.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento - della decisione del consiglio di classe di data 9 giugno 2021, con la quale è stata disposta la non ammissione dell’alunno alla classe successiva; sul ricorso numero di registro generale 524 del 2021, proposto da -OMISSIS- quale genitore esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, , rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo Jose' Mendez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Istituto Comprensivo -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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