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Sentenza n. 202300679/2023

Sentenza n. 202300679/2023

PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO - STUDENTE - SANZIONE DISCIPLINARE – SOSPENSIONE PER GIORNI 2 - CONFERMA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300679/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In questa controversia, i genitori di uno studente hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un decreto di sospensione scolastica dalla frequenza per due giorni disposto nei confronti del loro figlio minore. Il ricorso impugnava contestualmente la deliberazione adottata dall'Organo di Garanzia della scuola, organo di secondo grado incaricato di decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari, nonché il successivo provvedimento della dirigente scolastica che ordinava l'esecuzione materiale della sospensione nei giorni specificamente indicati (18 e 19 gennaio 2023). La controversia si iscrive nel contesto della disciplina scolastica e pone in questione la legittimità amministrativa dei provvedimenti attraverso cui la comunità scolastica ha ritenuto necessario irrogare una sanzione disciplinare a carico dello studente.

Il quadro normativo

La materia della disciplina scolastica è regolata da norme di rango legale e dalla contrattazione collettiva, nonché dalle carte costituzionali che garantiscono il diritto all'istruzione e alla difesa degli interessati. I provvedimenti disciplinari che incidono sulla fruizione del diritto allo studio, in particolare le sospensioni dalla frequenza, sono soggetti al rispetto di principi procedurali fondamentali come il contraddittorio, la motivazione, la proporzionalità e il rispetto dei diritti della difesa. Gli istituti scolastici operano secondo regolamenti appositamente adottati, che devono conformarsi al dettato normativo sovraordinato e ai principi di diritto amministrativo. L'Organo di Garanzia esercita una funzione di controllo amministrativo interno su tali provvedimenti ed è chiamato a verificarne la legittimità procedurali e sostanziale prima che diventino definitivi.

La questione giuridica

Il punto controverso della causa riguardava la legittimità amministrativa dell'intero procedimento disciplinare che ha condotto alla sospensione del minore. I ricorrenti hanno prospettivamente contestato sia il decreto iniziale di sospensione che la successiva deliberazione dell'Organo di Garanzia, probabilmente eccependo vizi procedurali, carenza di motivazione adeguata, mancato rispetto del contraddittorio, violazione di principi di proporzionalità della sanzione, oppure ancora contestando la corretta identificazione dei fatti disciplinari contestati e il loro adeguato riscontro nei fascicoli scolastici. La questione comportava dunque il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulla rispondenza del procedimento e del provvedimento agli standard di legalità amministrativa, bilanciando l'esigenza di mantenimento della disciplina scolastica con la tutela dei diritti procedurali del minore e della sua famiglia.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza fornita non contenga un'articolata motivazione descrittiva, è possibile inferire dal dispositivo che il collegio giudicante, dopo aver esaminato tutti gli atti di causa durante l'udienza del 11 luglio 2023, ha ritenuto fondate le difese dell'amministrazione convenuta. Il Tribunale Amministrativo avrà verosimilmente valutato che il procedimento disciplinare si fosse svolto secondo le regole procedurali applicabili, che la deliberazione dell'Organo di Garanzia recasse adeguata motivazione rispetto ai fatti e alle contestazioni mosse allo studente, e che la sanzione irrogata risultasse proporzionata e coerente con l'entità della violazione commessa. Il giudice avrà altresì verificato che non sussistessero vizi di violazione del diritto di difesa e che le garanzie procedurali dovute al minore e ai suoi genitori fossero state pienamente osservate nel corso del procedimento. La decisione di respingere il ricorso riflette pertanto una valutazione complessiva di legittimità amministrativa del procedimento disciplinare.

La decisione

Il TAR ha definitivamente respinto il ricorso presentato dai genitori, rigettando dunque le domande di annullamento del decreto di sospensione, della deliberazione dell'Organo di Garanzia e del provvedimento esecutivo della dirigente scolastica. Ciò comporta che i provvedimenti disciplinari contestati rimangono pienamente efficaci e la sospensione scolastica precedentemente irrogata resta valida dal punto di vista amministrativo. Il giudice ha altresì ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, reiterando l'obbligo della scuola di dare corso ai suoi provvedimenti secondo le modalità già definite. Infine, il tribunale ha disposto l'oscuramento di tutte le generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in ogni riproduzione della sentenza, applicando così le garanzie di privacy per la protezione dei minori previste dal diritto nazionale e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Massima

La sospensione disciplinare dalla frequenza scolastica, irrogata seguendo il procedimento previsto dai regolamenti di istituto con il rispetto delle garanzie procedurali e della motivazione, costituisce esercizio legittimo del potere disciplinare della scuola e non è soggetta ad annullamento in sede amministrativa in assenza di vizi procedurali sostanziali.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Luigi Rossetti,	Referendario, Estensore
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del decreto che dispone la sospensione per due giorni senza obbligo di frequenza nei confronti di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- della deliberazione adottata dall'Organo di Garanzia presso -OMISSIS- verbale, prot ris -OMISSIS-;
- del provvedimento adottato dalla dirigente scolastica prot. -OMISSIS-con cui dispone l’esecuzione della sospensione nei giorni 18 e 19.01.2023;
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da
-OMISSIS-in qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- in qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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