Sentenza n. 202300679/2023
Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Superiore Di Primo Grado - Studente - Sanzione Disciplinare – Sospensione Per Giorni 2 - Conferma
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Luigi Rossetti, Referendario, Estensore per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del decreto che dispone la sospensione per due giorni senza obbligo di frequenza nei confronti di -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della deliberazione adottata dall'Organo di Garanzia presso -OMISSIS- verbale, prot ris -OMISSIS-; - del provvedimento adottato dalla dirigente scolastica prot. -OMISSIS-con cui dispone l’esecuzione della sospensione nei giorni 18 e 19.01.2023; sul ricorso numero di registro generale 61 del 2023, proposto da -OMISSIS-in qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Rocco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS- in qualità di Esercente La Potestà Sul Minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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