PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO - STUDENTE - MANCATO SUPERAMENTO ESAME DI STATO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300519/2023 |
| Esito | PRENDE ATTO RINUNZIA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Uno studente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, per contestare l'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sostenuto nel giugno 2021. Nello specifico, il ricorrente ha impugnato l'Albo degli Esiti Finali affisso il 28 giugno 2021, il verbale n. 15 della sottocommissione che ha disposto il mancato superamento dell'esame, il verbale n. 10 relativo al voto del colloquio del 25 giugno 2021, e infine il provvedimento del dirigente scolastico del 13 settembre 2021 che aveva respinto la sua istanza di annullamento in autotutela. Lo studente ha inoltre richiesto il risarcimento del danno causato dalla valutazione contestata e l'oscuramento dei suoi dati personali dai registri pubblici. La controversia nasce dal mancato superamento dell'esame di Stato e dalle valutazioni attribuite dalla commissione esaminatrice, in particolare per la prova orale.
Il quadro normativo
La fattispecie si inserisce nel complesso ordinamento relativo agli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione secondaria superiore, disciplinati da norme emanate dal Ministero dell'Istruzione. Il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo è fondato sulla possibilità di sindicare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, verificando il rispetto dei procedimenti legalmente previsti e il corretto esercizio del potere discrezionale della commissione esaminatrice. Nel caso specifico, rilevano inoltre le disposizioni sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, in particolare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che riconoscono il diritto dei ricorrenti all'oscuramento delle generalità nei fascicoli pubblici quando sussistono esigenze di tutela della dignità della persona.
La questione giuridica
Il ricorso sollevava questioni di legittimità amministrativa relative alla valutazione fornita dalla sottocommissione d'esame, con particolare riguardo alla votazione attribuita nella prova orale. La controversia verteva sulla conformità del giudizio della commissione alle procedure normative vigenti, sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione e sulla sussistenza di eventuali vizi procedurali che potessero inficiare l'esito dell'esame. Contestualmente, il ricorrente lamentava l'ingiustificato rigetto della sua richiesta di autotutela presentata al dirigente scolastico e rivendicava il diritto a un ristoro economico per il danno derivante dal mancato superamento dell'esame. La questione presentava profili di complessità sia dal punto di vista procedurale che sostanziale, poiché comportava una valutazione critica dei criteri discrezionali adottati dalla commissione esaminatrice.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha preso atto della circostanza che il ricorrente ha rinunciato al ricorso nel corso del procedimento amministrativo, determinando l'estinzione della causa senza pronunciamento nel merito. L'estinzione per rinuncia rappresenta una soluzione processuale che si verifica quando il ricorrente, dopo aver avviato il contenzioso, decide voluntariamente di ritirare la sua impugnazione prima della pronuncia definitiva della sentenza. In tale ipotesi, il giudice non procede all'esame dei profili sostanziali della controversia, limitandosi a registrare la rinuncia e a disporre le conseguenze procedurali ad essa collegate. Tuttavia, il collegio giudicante ha ritenuto comunque opportuno accogliere la richiesta del ricorrente concernente l'oscuramento dei dati personali, riconoscendo la sussistenza dei presupposti normativi previsti dal Codice della Privacy e dal GDPR per la tutela della dignità della parte.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente. Le spese relative al procedimento sono compensate, il che significa che ciascuna parte sostiene proprie spese e non vi è condanna al pagamento delle spese dell'avversario. Il giudice ordina alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente nei registri pubblici e negli atti della causa, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona interessata secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
Massima
L'oscuramento dei dati personali del ricorrente nei procedimenti amministrativi costituisce diritto riconosciuto e tutelato quando sussistano esigenze di protezione della dignità e della riservatezza della persona secondo le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento UE sulla protezione dei dati.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente, Estensore Mauro Pedron, Consigliere Pietro Buzano, Referendario per l'annullamento - dell’esito dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, contenuto nel documento denominato “Albo Esiti Finali”, affisso all'albo scolastico in data 28 giugno 2021; - del verbale n. 15 di data 28 giugno 2021, con il quale la sottocommissione ha disposto il mancato superamento dell’esame di Stato; - del verbale n. 10 di data 25 giugno 2021, con il quale la sottocommissione ha attribuito il voto del colloquio; - del provvedimento del dirigente scolastico di data 13 settembre 2021, con il quale è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela; - con domanda di risarcimento del danno, e di oscuramento dei dati personali; sul ricorso numero di registro generale 555 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS-, Commissione n.5, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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