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Sentenza n. 202300036/2023

Sentenza n. 202300036/2023

PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI PRIMO GRADO - STUDENTE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300036/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una famiglia ricorre dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, contro il provvedimento di non ammissione di un minore alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado presso un istituto comprensivo statale del territorio. Il ricorso era stato proposto nel 2021, con il supporto di tre avvocati difensori, contestando la decisione assunta dal Consiglio di Classe di non consentire il proseguimento degli studi dell'alunno al livello successivo. La controversia riguardava dunque un atto amministrativo scolastico relativo alla valutazione e alla non ammissione alla classe successiva, materia che tocca direttamente il diritto all'istruzione del minore e le conseguenze sul suo percorso formativo. Nel corso del giudizio, precisamente durante l'udienza pubblica del 10 gennaio 2023, la ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, dichiarando espressamente di non avere più interesse alla decisione della controversia.

Il quadro normativo

La questione amministrativa si inserisce nel contesto della normativa scolastica nazionale e della disciplina della valutazione degli alunni nelle scuole secondarie di primo grado. La decisione di non ammissione alla classe successiva costituisce un atto amministrativo della scuola, sottoposto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, che deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge sulla valutazione scolastica e dalle disposizioni del Ministero dell'Istruzione. La procedura di ricorso dinanzi al TAR è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo, in particolare dall'articolo 35, comma 1, lettera c), che prevede l'improcedibilità del ricorso, e dall'articolo 84, comma 4, che regola il venir meno della carenza di interesse alla decisione della causa. La sentenza richiama anche l'articolo 52 del decreto legislativo 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, norma di particolare rilevanza quando si tratta di minori.

La questione giuridica

Il tema centrale della controversia riguardava la legittimità della decisione di non ammissione dello studente alla classe superiore, con implicazioni sulla validità del procedimento decisionale, il rispetto dei criteri normativi di valutazione e la tutela del diritto costituzionale all'istruzione. Tuttavia, il profilo giuridico principale che il Tribunale ha dovuto affrontare non è stata la valutazione nel merito della corretta applicazione dei criteri di non ammissione, bensì la questione processuale della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione derivante dalla rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente. Il giudice amministrativo si è trovato così a dover bilanciare il principio di diritto controverso nel merito con la considerazione della volontà processuale delle parti e della conseguente inutilità di una pronuncia sulla questione sostanziale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale ha ritenuto che il deposito dell'atto di rinuncia al ricorso, con la dichiarazione esplicita della ricorrente di non avere più interesse alla decisione della causa, faccia venire meno il presupposto fondamentale della giurisdizione amministrativa, ossia l'interesse legittimo azionabile. Secondo la norma di cui all'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, il venir meno della carezza di interesse durante il giudizio comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, indipendentemente dal merito della questione. Il collegio giudicante ha seguito la logica corrente della giurisprudenza amministrativa, secondo la quale, una volta che la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito proprio perché manca l'elemento sostanziale che legittima l'azione. La rinuncia volontaria al ricorso rappresenta un atto processuale unilaterale della ricorrente, che il giudice amministrativo deve accogliere riconoscendone l'efficacia estintiva del diritto di agire in giudizio.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile ex articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, senza pertanto pronunciarsi sui presupposti sostanziali della non ammissione alla classe successiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sostiene le proprie spese, dato che il ricorso è stato estinto per carenza di interesse e non per un giudizio di responsabilità. La sentenza ordina infine che il provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa competente. Il Tribunale ha inoltre disposto misure di protezione della privacy relative al minore, prescrivendo l'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori o tutori e di ogni altro dato idoneo a identificare gli interessati, in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'interesse legittimo quale presupposto essenziale del ricorso amministrativo viene a mancare quando la ricorrente rinuncia volontariamente al ricorso dichiarando di non avere più interesse alla decisione della causa, determinando l'improcedibilità della controversia indipendentemente dal merito della questione amministrativa sottesa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe II della scuola secondaria di primo grado.
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio di Classe -OMISSIS- - Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS- di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso depositato in data 8 novembre 2022, specificando di non avervi più interesse;
ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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