Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300036/2023

Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Superiore Di Primo Grado - Studente - Non Ammissione Alla Classe Successiva

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- alla classe II della scuola secondaria di primo grado.
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Barboni, Annamaria Nardone, Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio di Classe -OMISSIS- - Scuola Secondaria di Primo Grado -OMISSIS- di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale di -OMISSIS- - -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso depositato in data 8 novembre 2022, specificando di non avervi più interesse;
ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa;
ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e  diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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