Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDAInammissibile

Sentenza n. 202300347/2023

Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Superiore Di Primo Grado - Studente - Non Ammissione Alla Classe Successiva

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un alunno della scuola secondaria di primo grado è stato non ammesso all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione mediante comunicazione ufficiale della dirigente scolastica emessa nel 2021. I genitori dell'alunno hanno tempestivamente presentato ricorso amministrativo al TAR della Lombardia contestando sia il provvedimento di non ammissione all'esame sia i relativi atti presupposti, tra cui il verbale della verifica della frequenza e lo scrutinio del secondo quadrimestre, nonché il tabellone dello scrutinio finale. In una fase successiva, i ricorrenti hanno integrato il ricorso aggiungendo contestazioni anche nei confronti della Sottocommissione d'esame che aveva autonomamente disposto il mancato superamento dell'esame stesso. Il ricorso è stato depositato con numero di registro generale 457 del 2021, seguito da motivi aggiunti che hanno esteso l'oggetto del contendere. La causa è stata trattata e decisa dal TAR nella camera di consiglio del primo febbraio duemilaventitre.

Il quadro normativo

La materia dell'ammissione agli esami di Stato conclusivi dei cicli scolastici è disciplinata dal decreto legislativo numero sessantadue del duemiladiciassette, che ha profondamente innovato il sistema della valutazione scolastica in Italia, modificando radicalmente le precedenti disposizioni normative. Le decisioni sulla non ammissione agli esami devono essere assunte dal consiglio di classe in base a criteri predeterminati e devono rispettare rigorose procedure formali, inclusa la considerazione della frequenza scolastica, del profitto generale e del raggiungimento degli obiettivi didattici. Il ricorso amministrativo avverso tali decisioni è disciplinato dal codice del processo amministrativo, in particolare dagli articoli trentacinque e ottantacinque CPA, i quali prevedono specifiche condizioni di procedibilità e legittimazione attiva per il ricorrente.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia consisteva nel verificare se la decisione di non ammissione all'esame fosse stata assunta in conformità alle norme di procedura e di sostanza dettate dall'ordinamento scolastico e se, conseguentemente, il provvedimento della Sottocommissione d'esame che aveva disposto il mancato superamento rappresentasse il corretto seguito di tale non ammissione. I ricorrenti contestavano sia il presupposto logico e normativo della non ammissione sia l'esito finale dell'esame, creando una questione complessa circa la ripartizione delle responsabilità tra il consiglio di classe e la Sottocommissione d'esame e circa il carattere vincolante delle decisioni assumente dalle diverse istituzioni scolastiche competenti.

La motivazione del giudice

Il tribunale amministrativo regionale ha proceduto all'esame della causa considerando che, nel corso del procedimento di impugnazione, si era verificato un evento che aveva alterato profondamente la situazione sostanziale dedotta in ricorso. Con la progressione del tempo e il completamento dell'iter esaminativo, l'esame di Stato era stato effettivamente sostenuto e concluso, con pronunciamento definitivo sulla valutazione finale dell'alunno. Questa circostanza sopravvenuta rendeva il ricorso, per quanto riguardava l'annullamento della non ammissione all'esame, privo di qualsiasi utilità pratica e di efficacia concreta. Infatti, annullare retrospettivamente il provvedimento di non ammissione dopo che l'alunno ha già sostenuto l'esame non avrebbe avuto alcun effetto benefico per il ricorrente, poiché l'esame era ormai consumato e valutato dalla Sottocommissione. Il TAR ha ritenuto che in tali circostanze fosse necessario accertare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, elemento essenziale che legittima l'esercizio dell'azione amministrativa.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile a causa della sopravvenuta carenza di interesse, pronunciandosi così sulla base di un vizio procedurale e non nel merito della controversia. Ha altresì compensato le spese di giudizio tra le parti, facendo ricadere su ciascuna le proprie spese senza che alcuna parte risultasse soccombente. La sentenza dispone inoltre che la segreteria della cancelleria proceda all'oscuramento totale delle generalità del minore, di coloro che esercitano la potestà genitoriale e di ogni dato idoneo a identificare le parti o a rivelare informazioni relative allo stato di salute, in conformità ai principi dettati dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali e dalle norme nazionali sulla privacy.

Massima

Quando durante il procedimento si verifica un evento che consuma il danno dedotto in ricorso, come il completamento di un esame scolastico con esito definito, il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, indipendentemente dalle ragioni che avevano originariamente motivato l'impugnazione del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini,	Referendario
per l'annullamento
(a)	nel ricorso introduttivo:
-	del provvedimento della dirigente scolastica di data -OMISSIS- 2021, con il quale è stata comunicata alla famiglia la non ammissione dell’alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
-	dei verbali del Consiglio di classe di data -OMISSIS- 2021 (verifica della frequenza), e di data -OMISSIS- 2021 (scrutinio del secondo quadrimestre della classe -OMISSIS-);
-	del tabellone contenente l’esito dello scrutinio finale della classe -OMISSIS-;
(b)	nei motivi aggiunti:
-	del provvedimento della Sottocommissione di data -OMISSIS- 2021, con il quale è stato disposto il mancato superamento dell’esame di Stato;
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Rao, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, corsetto S. Agata 22;
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, ISTITUTO COMPRENSIVO DI -OMISSIS- - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “-OMISSIS-”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Comprensivo di -OMISSIS-;
Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara improcedibile il ricorso;
(b) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti indicati dall’art. 6 par. 1-f e dall’art. 9 par. 2 e 4 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dall’art. 52 commi 1, 2 e 5 e dall’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, nonché di qualsiasi dato idoneo a identificare gli stessi o a rivelare lo stato di salute del minore.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:

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