PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO - STUDENTE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | 16 febbraio 2026 |
| Numero | 202600225/2026 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF, Estensore Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario per l'annullamento - del verbale del Consiglio di Classe n. -OMISSIS- di data 30 agosto 2022, con il quale è stata disposta la non ammissione dello studente alla classe successiva; - della scheda di data 30 agosto 2022 denominata “Proposta di voto 2° periodo”; - dei verbali delle prove d’esame sostenute dallo studente; - della nota della dirigente scolastica di data 26 ottobre 2022, contenente il riscontro negativo alla richiesta di revisione del provvedimento di non ammissione dello studente alla classe successiva; - delle griglie di valutazione degli alunni con DSA riferite alle prove d’esame; - con domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dai provvedimenti impugnati. sul ricorso numero di registro generale 953 del 2022, proposto da Premoli -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Gallarati, Federica Villa e Mauro Curtò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Cremona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Istituto di Istruzione Superiore -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito territoriale di Cremona; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati e le altre parti del giudizio. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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