PUBBLICA ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STUDENTE - NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - BRESCIA |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300172/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
I genitori di una minore iscritta alla classe II^B di un Istituto Comprensivo Statale hanno presentato ricorso al TAR Lombardia per impugnare i risultati della valutazione finale della figlia, contestando tanto il verbale redatto dal Consiglio di Classe quanto il documento dei risultati dei giudizi finali della propria figlia. La controversia è scaturita dalla percezione dei ricorrenti di una valutazione scolastica ritenuta ingiusta o adottata secondo procedure illegittime. Il ricorso è stato iscritto al registro generale con il numero 497 del 2021, proponendo come defendenti l'Istituto Comprensivo Statale e il Ministero dell'Istruzione, rappresentati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, il 13 gennaio 2023 i ricorrenti hanno depositato un atto formale nel quale hanno esplicitamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, circostanza che ha determinato il mutamento delle condizioni che legittimavano l'azione processuale. Tale dichiarazione, probabilmente frutto di una situazione scolastica che nel frattempo si era risolta attraverso iter alternativi, ha rappresentato il punto di rottura della causa.
Il quadro normativo
La giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale in materia di valutazione scolastica si fonda sull'estensione della competenza amministrativa a tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione, inclusi gli atti dell'amministrazione scolastica. I risultati della valutazione costituiscono atti amministrativi impugnabili quando commessi in difetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza amministrativa oppure quando carenti di adeguata motivazione. La disciplina dell'interesse ad agire è contenuta nell'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, che regola specificamente l'ipotesi della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, situazione che determina l'improcedibilità del ricorso qualora venga meno la ragione pratica per cui il giudice dovrebbe pronunciarsi. Nel campo del diritto amministrativo della pubblica istruzione, il giudice amministrativo verifica il corretto esercizio dei poteri discrezionali degli organi scolastici, astenendosi però dal sostituire i criteri valutativi didattici con propri giudizi.
La questione giuridica
Il punto di diritto controvertibile concerne l'effetto che la dichiarazione di mancanza di interesse ad agire produce sulla prosecuzione del giudizio amministrativo in corso. La questione riguarda se la manifestazione esplicita del ricorrente di assenza di utilità pratica della causa sia idonea a far cessare il processo mediante dichiarazione di improcedibilità, piuttosto che costringere il giudice a pronunciarsi nel merito. Il principio sottostante attiene alla natura stessa dell'azione amministrativa come strumento di tutela di diritti e interessi legittimi concreti e attuali, sicché quando l'interesse viene meno, viene meno anche la ragione per cui il processo può esplicare una funzione utile. Si tratta di accertare se l'art. 84 c.p.a. consenta al giudice di estinguere la controversia operando una sintesi tra il potere di ufficio e la manifestazione di volontà della parte.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che la dichiarazione depositata dai ricorrenti il 13 gennaio 2023 determinasse inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, integrando così uno dei presupposti di ricevibilità disciplinati dall'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo. Il collegio giudicante ha considerato che una volta venuta meno l'utilità pratica della pronuncia per il ricorrente stesso, il processo avrebbe dovuto estinguersi per carenza della condizione di procedibilità, piuttosto che proseguire verso una pronuncia meramente nominale e priva di conseguenze pratiche utili. Il ragionamento del TAR si è fondato sul principio per cui il processo amministrativo, come ogni processo, deve essere strumento di tutela di interessi concreti e attuali, e non mero esercizio formale di funzioni giurisdizionali. L'estinzione del processo è stata ritenuta conforme a principi di economia processuale e di correttezza, evitando di prolungare un giudizio il cui risultato non avrebbe potuto produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente. Il TAR non ha ritenuto di dover verificare ulteriormente le ragioni soggettive della mancanza di interesse, accogliendo la manifestazione della parte ricorrente quale dato obiettivo sufficiente ai fini della dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, estinguendo così il processo senza pronunciarsi nel merito circa la legittimità dei verbali e dei documenti di valutazione contestati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti secondo il principio ordinario applicato nei casi di estinzione processuale, facendo carico a ciascun contendente dei propri costi. Il TAR ha inoltre ordinato che la sentenza fosse esecutiva da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto il mascheramento di tutte le generalità della minore interessata, dei genitori e di ogni altro dato idoneo a identificare i soggetti, in ottemperanza alle norme sulla privacy e al Regolamento UE 2016/679, garantendo la protezione dei dati personali di una minore coinvolta in un procedimento pubblico.
Massima
La sopravvenuta mancanza di interesse ad agire, quando esplicitamente dichiarata dal ricorrente nel corso del giudizio amministrativo, determina l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del processo secondo l'articolo 84, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del verbale redatto il-OMISSIS- dal Consiglio di Classe II^B dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; - del documento dei risultati dei giudizi finali redatto il-OMISSIS- e firmato dal Presidente del Consiglio della classe II^B dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e susseguente. sul ricorso numero di registro generale 497 del 2021, proposto da -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoria sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Biancospino e Carlo Bettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Istituto Comprensivo i -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Consiglio di Classe -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo i -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 13 gennaio 2023 un atto specificando di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso; ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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