Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA—Inammissibile
Sentenza n. 202300172/2023
Pubblica Istruzione – Scuola Secondaria Di Primo Grado - Studente - Non Ammissione Alla Classe Successiva
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Bernardo Massari, Presidente Mauro Pedron, Consigliere Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore per l'annullamento: - del verbale redatto il-OMISSIS- dal Consiglio di Classe II^B dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; - del documento dei risultati dei giudizi finali redatto il-OMISSIS- e firmato dal Presidente del Consiglio della classe II^B dell'Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente e susseguente. sul ricorso numero di registro generale 497 del 2021, proposto da -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoria sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Biancospino e Carlo Bettinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Istituto Comprensivo i -OMISSIS-, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Consiglio di Classe -OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo i -OMISSIS- e del Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che parte ricorrente ha depositato in data 13 gennaio 2023 un atto specificando di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso; ritenuto che da tale circostanza possa desumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, co. 4, c.p.a, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa; ritenuto di dover compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile ex art. 35, co. 1 lett. c), c.p.a. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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