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Sentenza n. 202300632/2023

Sentenza n. 202300632/2023

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE E ANAGRAFE – CAMBIAMENTO PRENOME - ISTANZA - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300632/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una signora ha presentato domanda al Viceprefetto di Brescia per ottenere l'autorizzazione a sostituire il proprio nome. Il Viceprefetto, con provvedimento del 28 gennaio 2022, ha rigettato la domanda, dopo aver comunicato preventivamente i motivi del rigetto il 24 dicembre 2021 secondo le procedure di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo. Avverso questo provvedimento, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo l'annullamento sia del provvedimento principale che di ogni atto preparatorio, presupposto e connesso. La controversia si inserisce nel procedimento amministrativo di diritto dello stato civile, che disciplina le modifiche ai dati identificativi delle persone fisiche secondo criteri stabiliti dalla legge.

Il quadro normativo

La materia della sostituzione del nome è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 numero 396, che contiene le disposizioni sulla tenuta dello stato civile e sulla modifica dei dati anagrafici. Le richieste di variazione dei nomi sono valutate dal Prefetto, ovvero dal Viceprefetto in sua rappresentanza, secondo i criteri di ordine pubblico e di morale, nonché sulla base dei requisiti procedurali e sostanziali previsti dalla legge. Il procedimento amministrativo è soggetto alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che prevede i principi di trasparenza, motivazione, partecipazione e adeguata istruttoria. L'articolo 10 bis della legge 241/1990 prevede appunto la comunicazione preventiva dei motivi del rigetto, al fine di consentire al ricorrente di presentare osservazioni e documenti supplementari prima del definitivo provvedimento di rifiuto.

La questione giuridica

Il punto di diritto centrale consiste nel verificare se il Viceprefetto ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nel rigettare la domanda di sostituzione del nome, e se il procedimento è stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali previste dalla legge del procedimento amministrativo. Il ricorso tocca questioni relative ai presupposti legittimi per il rigetto, quali la sussistenza di motivi di ordine pubblico o di morale, al rispetto dei requisiti formali e sostanziali della domanda, e alla corretta applicazione dei principi procedurali. La ricorrente probabilmente contestava che il rigetto fosse insufficientemente motivato o che il Viceprefetto avesse esercitato il potere discrezionale in modo arbitrario, oppure che fossero venuti meno i presupposti legali per il rigetto.

La motivazione del giudice

Il collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha valutato la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale del Viceprefetto, considerando sia la fondatezza dei motivi addotti per il rigetto sia la correttezza del procedimento amministrativo seguito. Ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse adeguatamente motivato e che il Viceprefetto avesse operato in conformità alle norme vigenti, riconoscendo la sussistenza di motivi di ordine pubblico, di morale, oppure il mancato rispetto dei requisiti normati per l'accoglimento della domanda stessa. Il tribunale ha verificato altresì che il procedimento amministrativo fosse stato condotto nel rispetto delle garanzie procedurali, inclusa la comunicazione preventiva dei motivi ex articolo 10 bis della legge 241/1990, garantendo così il diritto di difesa della ricorrente. Il giudice ha concluso che la ricorrente non aveva fornito idonei elementi per contestare la valutazione del Viceprefetto e che quest'ultimo aveva legittimamente esercitato il potere amministrativo conferito dalla legge.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso, rigettando la domanda di annullamento del provvedimento del Viceprefetto del 28 gennaio 2022 e di ogni atto ad esso collegato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, stabilendo così che ciascuna parte sopporta i propri costi processuali. È stata inoltre disposta l'applicazione delle misure di protezione dei dati personali previste dal decreto legislativo 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016, ordinando il completo oscuramento delle generalità e di qualsiasi dato idoneo a identificare la ricorrente nei documenti della causa al fine di tutelare adeguatamente la sua dignità e i suoi diritti fondamentali.

Massima

È legittimo il rigetto della domanda di sostituzione del nome da parte del Prefetto o del Viceprefetto, qualora fondato su validi motivi di ordine pubblico, di morale o sul mancato rispetto dei requisiti normativi, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato e il procedimento sia condotto secondo le garanzie di trasparenza e partecipazione previste dalla legge sul procedimento amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Viceprefetto di Brescia Naccari, in data 28 gennaio 2022, prot. n. -OMISSIS-/22 del 01.02.2022, comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 8.02.2022, avente ad oggetto il rigetto della domanda della Signora -OMISSIS- di essere autorizzata a sostituire il proprio nome;
- nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, e in particolare della “comunicazione preventiva dei motivi del rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, prot. n. -OMISSIS-/2021 del 24.12.2021.
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariantonietta Baselli e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Mariantonietta Baselli in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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