Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMARespinto

Sentenza n. 202300632/2023

Provvedimenti In Materia Di Stato Civile E Anagrafe – Cambiamento Prenome - Istanza - Diniego

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Alessandro Fede,	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento a firma del Viceprefetto di Brescia Naccari, in data 28 gennaio 2022, prot. n. -OMISSIS-/22 del 01.02.2022, comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 8.02.2022, avente ad oggetto il rigetto della domanda della Signora -OMISSIS- di essere autorizzata a sostituire il proprio nome;
- nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, e in particolare della “comunicazione preventiva dei motivi del rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, prot. n. -OMISSIS-/2021 del 24.12.2021.
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariantonietta Baselli e Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Mariantonietta Baselli in Brescia, via A. Diaz n. 13/C;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

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