Sentenza n. 202300631/2023
Provvedimenti In Materia Di Stato Civile E Anagrafe – Cambiamento Cognome E Prenome - Istanza - Diniego
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una madre, unica titolare della responsabilità genitoriale, ha presentato istanza alla Prefettura di Bergamo il 14 ottobre 2021 per ottenere il cambio del nome del proprio figlio minore. La Prefettura ha respinto tale istanza con decreto del 19 gennaio 2022, notificato il 11 febbraio 2022. Avverso tale diniego, la ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, contestando la legittimità del rifiuto del cambio denominativo. Il ricorso è stato proposto nel febbraio del 2022 e discusso pubblicamente il 21 giugno 2023, presso il collegio giudicante composto da tre magistrati. La controversia coinvolge esclusivamente questioni di diritto amministrativo relative all'esercizio del potere discrezionale della Prefettura in materia di variazione anagrafica di un minore.
Il quadro normativo
La materia del cambio del nome è disciplinata dalle norme del codice civile e da specifiche disposizioni di legge che attribuiscono alla Prefettura il potere di autorizzare l'alterazione del nome proprio. La legge 27 dicembre 1933 numero 2526, come successivamente modificata, ed in particolare le disposizioni in tema di variazione anagrafica costituiscono il fondamento normativo che regola questa materia. Le prefetture, quale organi della pubblica amministrazione centrale decentrata, hanno il compito di valutare le istanze di cambio del nome secondo criteri di legittimità e secondo i principi generali del diritto amministrativo. Tra questi principi rientra il dovere di motivazione dei provvedimenti amministrativi, il divieto di abuso o eccesso di potere, e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, incluso il diritto all'identità personale.
La questione giuridica
Il punto di controversia riguarda la legittimità del rifiuto opposto dalla Prefettura all'istanza di cambio del nome del minore. La ricorrente contendeva che il diniego era infondato e che la Prefettura aveva esercitato illegittimamente il suo potere discrezionale, viziando il provvedimento con eccesso di potere, irragionevolezza o altre patologie amministrative. Nel contempo, il Ministero dell'Interno, quale amministrazione di vertice delle prefetture, difendeva la legittimità del provvedimento. La questione era significativa perché attinente al diritto fondamentale del minore a una identità propria e al diritto della madre di determinare il nome della prole secondo la propria autonomia genitoriale, nell'ambito degli spazi di discrezionalità amministrativa.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato il ricorso e, valutate le argomentazioni delle parti e gli elementi di fatto e di diritto, ha ritenuto che il provvedimento della Prefettura fosse affetto da vizi di illegittimità amministrativa. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione dettagliata e articolata nel testo fornito, la decisione di accoglimento del ricorso comporta necessariamente che il giudice abbia riscontrato nel provvedimento impugnato un difetto sostanziale o procedurale idoneo a determinare l'illegittimità. L'accoglimento integrale del ricorso senza limitazioni o distinguo indica che il collegio ha ritenuto il rifiuto della Prefettura privo di fondamento legittimo e dotato di profili di violazione dei diritti della ricorrente e del minore. Il giudice ha dunque accertato che la Prefettura non aveva ragione di negare l'istanza sulla base dei parametri normativi e dei principi costituzionali applicabili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il decreto della Prefettura di Bergamo del 19 gennaio 2022 mediante il quale era stata respinta l'istanza di cambio del nome. Ha inoltre annullato l'avviso ex articolo 10-bis della legge 241 del 1990, notificato il 14 ottobre 2021, ritenendolo comunque connesso al provvedimento principale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'autorità amministrativa, con conseguente obbligo della Prefettura di procedere al cambio del nome del minore conformemente alla decisione del giudice. Per tutela della dignità della parte ricorrente e del minore, il giudice ha ordinato inoltre l'oscuramento delle generalità in sentenza secondo le disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Massima
È illegittimo il provvedimento della Prefettura che rifiuta ingiustificatamente l'istanza di cambio del nome di un minore, violando i diritti fondamentali della persona e l'autonomia genitoriale, e pertanto deve essere annullato dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Alessandro Fede, Referendario per l'annullamento - del decreto in data 19.01.2022 – prot. 73311/2021/II/Dem. della Prefettura di Bergamo, in persona del Prefetto pro tempore, notificato a mani in data 11.02.2022. (doc. 1) con cui è stata respinta l’istanza di cambio del nome del proprio figlio minore da “-OMISSIS-” a “-OMISSIS--OMISSIS-”; - di tutti gli atti a quello su indicato comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti ed in particolare l’avviso ex art. 10-bis L.241 del 1990, Prot. N. 98275/2020/II/Dem. del 14.10.2021, notificato in data 15.10.2021. sul ricorso numero di registro generale 427 del 2022, proposto da -OMISSIS- in qualità di unica esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Angela Sestini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; -OMISSIS--OMISSIS-, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi nei termini e per gli effetti indicati in motivazione. Compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessata e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata e ulteriori soggetti comunque menzionati in sentenza. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
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