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Sentenza n. 202300051/2023

Sentenza n. 202300051/2023

PROFESSIONI E MESTIERI - ESAME ABILITAZIONE FORENSE – MANCATO SUPERAMENTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - BRESCIA
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300051/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una candidata all'esame di abilitazione per la professione di avvocato, sostenuto presso una Corte di Appello durante la sessione 2021, ha ricevuto una valutazione insufficiente nella prima prova orale, precisamente un punteggio di 12 punti nella materia di diritto civile secondo la traccia assegnata dalla busta n. 3. In conseguenza di questa valutazione ritenuta inadeguata, la Sottocommissione esaminatrice non ha ammesso la ricorrente alle prove orali successive, escludendola therefore dall'elenco degli ammessi. La ricorrente ha deciso di impugnare tale valutazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ritenendo che il punteggio attribuito fosse ingiustificato e che i criteri di valutazione applicati dalla commissione non fossero conformi alle disposizioni normative vigenti. Il ricorso ha coinvolto contestualmente anche il Ministero della Giustizia e la Commissione Centrale Esami di Avvocato, dal momento che i criteri di valutazione sono stati fissati a livello centrale mediante decreti ministeriali specifici.

Il quadro normativo

Le prove orali per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sono disciplinate dal Decreto Legislativo n. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito in legge il 3 dicembre 2021 n. 205, il quale ha introdotto modifiche significative alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato. L'articolo 6 comma 4 del medesimo decreto delegava al Ministero della Giustizia, sentita la Commissione Centrale Esami di Avvocato, il compito di stabilire le linee generali e i criteri di formulazione dei quesiti e di valutazione dei candidati. Il Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2022, successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2022, ha dunque fissato in via generale le linee direttive per l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame su tutto il territorio nazionale. Tali linee rappresentano lo strumento normativo mediante il quale viene garantita l'uniformità nella valutazione tra le diverse Corti di Appello, evitando disparità territoriali nella correzione e nella valutazione delle prove orali.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità della valutazione attribuita alla prova orale della ricorrente e, più in generale, la conformità dei criteri di valutazione applicati dalla Sottocommissione alle linee guida emanate dal Ministero della Giustizia. La ricorrente contestava il voto di 12 punti sostenendo che fosse insufficiente e non corretto, oppure che i criteri applicati dalla commissione non fossero conformi alle disposizioni ministeriali. La questione comportava una valutazione sia della corretta applicazione dei criteri di valutazione centralmente fissati, sia della sussistenza di possibili profili di arbitrarietà o di violazione delle regole procedurali nell'attribuzione del punteggio. In tal senso si trattava di verificare se la commissione avesse operato secondo le linee generali stabilite e se la valutazione fosse stata fondata su criteri obiettivi e trasparenti, come richiesto dalla normativa vigente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminato l'atto di ricorso e gli allegati, ha ritenuto che gli argomenti prospettati dalla ricorrente non fossero fondati. Il collegio giudicante ha considerato che i criteri di valutazione fissati dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2022 costituivano il quadro normativo di riferimento legittimo e corretto per l'esame della prima prova orale. Ha altresì verificato che la Sottocommissione esaminatrice, mediante il verbale della seduta, aveva integralmente fatto proprie e applicato le linee generali per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati, procedendo secondo modalità conformi alle disposizioni ministeriali. Il TAR ha quindi ritenuto che non sussistessero elementi di arbitrarietà, violazione procedurale o di violazione delle norme sulla trasparenza amministrativa nella valutazione della prova orale della ricorrente. La logica argomentativa sottesa al rigetto del ricorso indica che, ove una commissione opera secondo criteri centralmente fissati e li applica in modo coerente, il suo operato risulta legittimo anche laddove il candidato ritenga iniqua la valutazione ricevuta, dal momento che quest'ultima rimane nell'ambito dell'apprezzamento discrezionale della commissione stessa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente pronunciato il rigetto del ricorso proposto dalla candidata, negando quindi l'annullamento dei verbali e dei provvedimenti della Sottocommissione esaminatrice e del conseguente elenco degli ammessi alle prove orali della sessione 2021. La sentenza ha anche escluso l'illegittimità dei Decreti Ministeriali sui criteri di valutazione e dei provvedimenti della Commissione Centrale Esami di Avvocato. Il tribunale ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro tremila, nonché ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Per tutela della riservatezza della parte interessata, il tribunale ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente e della Corte di Appello secondo le norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'esame di abilitazione alla professione di avvocato, quando condotto mediante criteri di valutazione centralmente fissati dal Ministero della Giustizia e correttamente applicati dalle commissioni territoriali secondo modalità trasparenti e coerenti, non è impugnabile per contestare il punteggio attribuito qualora quest'ultimo rientri nell'apprezzamento discrezionale della commissione stessa e non presenti elementi manifesti di arbitrarietà. Testo integrale completo della sentenza Il presente fascicolo contiene la sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sezione Seconda, nella persona del Presidente Bernardo Massari, del Consigliere Mauro Pedron e del Referendario Estensore Massimo Zampicinini, in data 10 gennaio 2023, in camera di consiglio. Il ricorso numero 480 del 2022 era stato proposto da una candidata all'esame di abilitazione forense, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Alioto, avverso molteplici provvedimenti adottati dalla IIª Sottocommissione esaminatrice presso una Corte di Appello durante la sessione 2021 degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato. Nello specifico, la ricorrente impugnava il verbale della seduta del 2022 redatto dalla commissione esaminatrice, nella parte in cui le attribuiva un punteggio insufficiente di 12 punti complessivi nella prova orale, nonché il provvedimento di non ammissione alle successive prove orali e il conseguente elenco degli ammessi. La ricorrente contestava inoltre la legittimità dei Decreti Ministeriali del 9 febbraio 2022 e del 18 febbraio 2022, con i quali il Ministero della Giustizia aveva stabilito le linee generali per la formulazione dei quesiti e per la valutazione dei candidati in sede di prima prova orale, ritenendo che tali criteri fossero inadeguati o contrari a principi di trasparenza e correttezza. Il Ministero della Giustizia, convenuto in giudizio e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si era costituito per contrastare le ragioni della ricorrente e per sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati e dei criteri ministeriali applicati. La Commissione Centrale Esami di Avvocato e le Sottocommissioni esaminatrici non si erano costituite in giudizio. L'udienza pubblica si era svolta il 10 gennaio 2023, nel corso della quale il Relatore, dott. Massimo Zampicinini, aveva illustrato la causa e i difensori avevano presentato le loro tesi orali. Dopo ponderata deliberazione, il collegio giudicante aveva ritenuto manifestamente infondati gli argomenti della ricorrente, considerando che i decreti ministeriali costituivano atti amministrativi legittimi volti a garantire l'uniformità dei criteri di valutazione su scala nazionale e che la Sottocommissione esaminatrice aveva correttamente applicato tali criteri nel valutare la prova orale della ricorrente secondo le modalità e gli standard fissati centralmente. Pertanto il Tribunale Amministrativo ha definitivamente deciso di respingere il ricorso nella sua interezza, dichiarando il rigetto di tutte le istanze formulate e negando l'annullamento di tutti i provvedimenti impugnati. Il collegio ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro tremila, somma dovuta a titolo di risarcimento nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia. La sentenza è stata dichiarata esecutiva secondo le modalità previste dalle norme di procedura amministrativa. Il tribunale, infine, applicando le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, ha ordinato alla Segreteria giudiziale di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri dati identificativi, nonché dei dati delle Corti di Appello menzionate nel provvedimento, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Bernardo Massari,	Presidente
Mauro Pedron,	Consigliere
Massimo Zampicinini,	Referendario, Estensore
per l'annullamento:
- del verbale della seduta del -OMISSIS- 2022 redatto dalla IIª Sottocommissione esame di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui attribuisce alla prova orale della ricorrente un punteggio insufficiente, pari complessivamente a 12 punti;
- del provvedimento recante la valutazione «12» data alla prima prova orale resa al quesito della traccia di cui alla busta n. 3 della materia scelta di diritto civile;
- dei provvedimenti con i quali la IIª sottocommissione esaminatrice per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di -OMISSIS- – sessione 2021 – non ha ammesso la ricorrente alle successive prove orali;
- ancorché non conosciuto, del consequenziale elenco degli ammessi alle prove orali, sessione 2021, degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, relativamente alla Corte di Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui esclude la ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale ed in particolare, dei criteri definiti con D.M. 9 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.L. 8 ottobre 2021 n. 139, convertito in legge 3 dicembre 2021, n. 205, come modificate dal D.M. 18 febbraio 2022 per la formazione dei quesiti da porre nella prima prova orale di esame e per la valutazione dei candidati, con il quale il Ministero della Giustizia, sentita la Commissione Centrale, decretava di stabilire le “Linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame”;
- del verbale n.-OMISSIS- del -OMISSIS- 2022 in cui si riuniva la Sottocommissione, nominata la prima con D.M. 11 gennaio 2022 e le ulteriori con D.M. 20 gennaio 2022, presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- i quali hanno integralmente e fatto proprie le «Linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2021) e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame»;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Alioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Commissione Centrale Esami di Avvocato c/o Ministero della Giustizia, in persona del Presidente Pro Tempore Avv. Accursi, IIª Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di -OMISSIS-, in persona del Presidente Pro Tempore Avv. -OMISSIS-, Iª Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte di Appello di -OMISSIS-, in persona del Presidente Pro Tempore Avv. -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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